Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società.

Cancellazione del volo: lo sciopero “per solidarietà” non esonera il vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. (CE) n. 261/2004

Abigail Owusu
2022-01-01

Abstract

Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società.
2022
Trasporto aereo, cancellazione del volo, gruppo di società, sciopero del personale della compagnia aerea, sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre, compensazione ai passeggeri, nozione di «circostanze eccezionali», esonero dall’obbligo di compensazione, esclusione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1089319
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