Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società.
Cancellazione del volo: lo sciopero “per solidarietà” non esonera il vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. (CE) n. 261/2004
Abigail Owusu
2022-01-01
Abstract
Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società.File in questo prodotto:
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