The request for an abrogative popular referendum on the civil liability of magistrates was declared inadmissible by Constitutional Court sentence n. 49 of 2022. The referendum requested the partial repeal of law n. 117 of 1988 (the so-called “Vassalli Law”), as amended by law n. 18 of 2015, to put direct responsibility on the magistrate for damages deriving from willful misconduct or negligence while performing his functions. The Constitutional Court justified its decision by arguing that the question is manipulative (because it creates a new legislative discipline, extraneous to the will of the legislator) and lacks clarity. By adopting this decision, the Court complied with the previous case represented by judgment n. 38 of 2000. However, according to the author, the Court should have declared the referendum inadmissible for violating the limit of constitutionally bound laws. In sentence n. 18 of 1989, the Court had in fact implicitly placed indirect liability on the legislator in order to protect the independence of the judicial office.

Con la sentenza n. 49 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo sulla responsabilità civile dei magistrati. Il quesito referendario chiedeva l'abrogazione parziale della legge n. 117 del 1988 (c.d. «legge Vassalli»), come modificata dalla legge n. 18 del 2015, al fine di introdurre la responsabilità diretta del magistrato per i danni derivanti dagli atti posti in essere con dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni. La Corte costituzionale ha motivato la propria decisione sostenendo che il quesito è manipolativo (perché crea una disciplina normativa nuova, estranea alla volontà del legislatore) e difetta di chiarezza. Adottando questa decisione, la Corte si è conformata al precedente rappresentato dalla sentenza n. 38 del 2000. Tuttavia, secondo l'autore, la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il referendum per violazione del limite delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 1989, aveva infatti posto, in modo implicito, al legislatore il vincolo della responsabilità indiretta, a tutela dell'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati: quale la vera ragione della inammissibilità?

Ferri, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2022-01-01

Abstract

The request for an abrogative popular referendum on the civil liability of magistrates was declared inadmissible by Constitutional Court sentence n. 49 of 2022. The referendum requested the partial repeal of law n. 117 of 1988 (the so-called “Vassalli Law”), as amended by law n. 18 of 2015, to put direct responsibility on the magistrate for damages deriving from willful misconduct or negligence while performing his functions. The Constitutional Court justified its decision by arguing that the question is manipulative (because it creates a new legislative discipline, extraneous to the will of the legislator) and lacks clarity. By adopting this decision, the Court complied with the previous case represented by judgment n. 38 of 2000. However, according to the author, the Court should have declared the referendum inadmissible for violating the limit of constitutionally bound laws. In sentence n. 18 of 1989, the Court had in fact implicitly placed indirect liability on the legislator in order to protect the independence of the judicial office.
2022
referendum abrogativo, giudizio di ammissibilità, Corte costituzionale, precedente, magistrati, responsabilità civile
Con la sentenza n. 49 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo sulla responsabilità civile dei magistrati. Il quesito referendario chiedeva l'abrogazione parziale della legge n. 117 del 1988 (c.d. «legge Vassalli»), come modificata dalla legge n. 18 del 2015, al fine di introdurre la responsabilità diretta del magistrato per i danni derivanti dagli atti posti in essere con dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni. La Corte costituzionale ha motivato la propria decisione sostenendo che il quesito è manipolativo (perché crea una disciplina normativa nuova, estranea alla volontà del legislatore) e difetta di chiarezza. Adottando questa decisione, la Corte si è conformata al precedente rappresentato dalla sentenza n. 38 del 2000. Tuttavia, secondo l'autore, la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il referendum per violazione del limite delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 1989, aveva infatti posto, in modo implicito, al legislatore il vincolo della responsabilità indiretta, a tutela dell'indipendenza della funzione giurisdizionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1078668
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