Judgment n. 169/2021 of the Constitutional Court contested the legitimacy of Article 9, Clause 1, of Law 117/1988 (as modified by Article 6, Law n. 18/2015). This Article states that “The Attorney General at the Supreme Court for ordinary magistrates, or the holder of disciplinary power in other cases, must exercise disciplinary measures against the magistrate for the actions that gave rise to the call for compensation, unless the call has been already proposed”. This contested regulation must be interpreted in the sense that the disciplinary measure does not automatically follow the transmission of the civil case documents from the judge to the Attorney General, as is typical in practice. Such action should start only if the conduct of the magistrate is classified as a disciplinary offense, as per legislative decree n. 109/2006. The author, after having legally framed the case for examination by the Constitutional Court, comments favorably on his decision.

Con la sentenza n. 169/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117/1988 (come modificato dall'art. 6 della legge n. 18/2015), il quale prevede che «Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta». La disposizione impugnata deve, infatti, essere interpretata — come avviene costantemente nella prassi — nel senso che dalla trasmissione degli atti relativi alla causa civile da parte del giudice alla Procura generale della Corte di cassazione non discende automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare, la quale deve essere promossa soltanto qualora la condotta del magistrato sia classificabile nel catalogo degli illeciti disciplinari previsto dal decreto legislativo n. 109/2006. L'autore, dopo avere inquadrato giuridicamente il caso sottoposto all'esame della Corte costituzionale, commenta favorevolmente la sua decisione.

Giudizio civile per il danno causato dal magistrato e dovere del giudice di informare il Procuratore generale della Cassazione quale titolare dell’azione disciplinare

Ferri Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2021-01-01

Abstract

Judgment n. 169/2021 of the Constitutional Court contested the legitimacy of Article 9, Clause 1, of Law 117/1988 (as modified by Article 6, Law n. 18/2015). This Article states that “The Attorney General at the Supreme Court for ordinary magistrates, or the holder of disciplinary power in other cases, must exercise disciplinary measures against the magistrate for the actions that gave rise to the call for compensation, unless the call has been already proposed”. This contested regulation must be interpreted in the sense that the disciplinary measure does not automatically follow the transmission of the civil case documents from the judge to the Attorney General, as is typical in practice. Such action should start only if the conduct of the magistrate is classified as a disciplinary offense, as per legislative decree n. 109/2006. The author, after having legally framed the case for examination by the Constitutional Court, comments favorably on his decision.
2021
magistrati, responsabilità civile, responsabilità disciplinare, Procuratore generale della Cassazione
Con la sentenza n. 169/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117/1988 (come modificato dall'art. 6 della legge n. 18/2015), il quale prevede che «Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta». La disposizione impugnata deve, infatti, essere interpretata — come avviene costantemente nella prassi — nel senso che dalla trasmissione degli atti relativi alla causa civile da parte del giudice alla Procura generale della Corte di cassazione non discende automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare, la quale deve essere promossa soltanto qualora la condotta del magistrato sia classificabile nel catalogo degli illeciti disciplinari previsto dal decreto legislativo n. 109/2006. L'autore, dopo avere inquadrato giuridicamente il caso sottoposto all'esame della Corte costituzionale, commenta favorevolmente la sua decisione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1058774
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