Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite

Sui confini del debito di sicurezza: quale responsabilità del datore di lavoro

S. BATTISTELLI
2018-01-01

Abstract

Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite
2018
Salute e sicurezza sul lavoro - Attività non abnormi ma estranee alla prestazione di lavoro - Assenza di preventiva comunicazione al datore - Responsabilità civile del datore di lavoro - Esclusione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1055521
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