L’articolo 2087 Cod. Civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché suo elemento fondante è la colpa, né presuppone un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non è eliminabile

Responsabilità e colpa nella determinazione dell’infortunio: la misura della diligenza esigibile dal datore di lavoro

stefania battistelli
2020-01-01

Abstract

L’articolo 2087 Cod. Civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché suo elemento fondante è la colpa, né presuppone un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non è eliminabile
2020
Infortunio - Responsabilità civile del datore di lavoro - Imprevedibilità della condotta colposa del lavoratore - Obbligo di vigilanza per la prevenzione antinfortunistica - Ambiente di lavoro a rischio zero
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