L’articolo tratta del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione nell’emanazione del provve- dimento amministrativo. In particolare, si rifletterà sui rimedi forniti dall’ordinamento italiano: il risarcimento di cui all’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990 (introdotto con l. n. 69/2009) e l’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 (introdotto con l. n. 98/2013). Tra le varie questioni affrontate, si presterà particolare attenzione alla risarcibilità del c.d. «mero ritardo», ossia all’ammissibilità del risarcimento indipendentemente dalla spettanza del bene della vita finale.
Alcuni spunti di riflessione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo
Paolo Saggiani
2015-01-01
Abstract
L’articolo tratta del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione nell’emanazione del provve- dimento amministrativo. In particolare, si rifletterà sui rimedi forniti dall’ordinamento italiano: il risarcimento di cui all’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990 (introdotto con l. n. 69/2009) e l’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 (introdotto con l. n. 98/2013). Tra le varie questioni affrontate, si presterà particolare attenzione alla risarcibilità del c.d. «mero ritardo», ossia all’ammissibilità del risarcimento indipendentemente dalla spettanza del bene della vita finale.File in questo prodotto:
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