Il contributo analizza una sentenza concernente il caso di una lavoratrice impiegata nell’ambito di appalti privati aventi ad oggetto la fornitura di servizi di inserimento merce e riordino scaffali per supermercati della grande distribuzione. All’iniziale applicazione del Ccnl Safi, con inquadramento al quinto livello, seguiva dal 1.1.2017 l’applicazione del contratto collettivo aziendale Sefitalia, con riconoscimento di un apposito superminimo assorbibile volto a colmare il divario tra la più bassa paga-base ivi fissata per il quinto livello e il trattamento retributivo precedente. La lavoratrice ricorreva in giudizio per contestare il trattamento economico ricevuto e chiedere il pagamento delle differenze retributive maturate. Il giudice accoglie il ricorso, affermando come entrambi i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro «non siano adeguati allo specifico settore di attività svolto dalla convenuta e non soddisfino il parametro previsto dall’art. 36 Cost.». Gli elementi sulla cui base perviene a tale conclusione possono essere ascritti a due linee argomentative, una focalizzata sulla fonte del trattamento economico, una sul suo contenuto. Segnatamente, da un lato, il giudice pone una questione di selezione del contratto collettivo applicabile all’intero rapporto intercorso tra la lavoratrice e la società resistente, individuando tale fonte in quella dedotta dalla ricorrente, ossia il Ccnl Multiservizi, quindi, in un contratto differente da quelli scelti da parte datoriale; dall’altro, convalida la valutazione di insufficienza e incongruità della retribuzione, quantomeno quella prevista dal contratto aziendale, trovandone conferma nella stessa scelta datoriale di riconoscere un superminimo a copertura del divario con quella precedente ed evidenzia come in ogni caso, anche con il superminimo, il corrispettivo netto fosse «decisamente inferiore al valore netto del ‘voucher’ previsto per le prestazioni di natura accessoria da Inps».

La giusta retribuzione verso la stella polare dei contratti leader

Marco Peruzzi
2020-01-01

Abstract

Il contributo analizza una sentenza concernente il caso di una lavoratrice impiegata nell’ambito di appalti privati aventi ad oggetto la fornitura di servizi di inserimento merce e riordino scaffali per supermercati della grande distribuzione. All’iniziale applicazione del Ccnl Safi, con inquadramento al quinto livello, seguiva dal 1.1.2017 l’applicazione del contratto collettivo aziendale Sefitalia, con riconoscimento di un apposito superminimo assorbibile volto a colmare il divario tra la più bassa paga-base ivi fissata per il quinto livello e il trattamento retributivo precedente. La lavoratrice ricorreva in giudizio per contestare il trattamento economico ricevuto e chiedere il pagamento delle differenze retributive maturate. Il giudice accoglie il ricorso, affermando come entrambi i contratti collettivi applicati dal datore di lavoro «non siano adeguati allo specifico settore di attività svolto dalla convenuta e non soddisfino il parametro previsto dall’art. 36 Cost.». Gli elementi sulla cui base perviene a tale conclusione possono essere ascritti a due linee argomentative, una focalizzata sulla fonte del trattamento economico, una sul suo contenuto. Segnatamente, da un lato, il giudice pone una questione di selezione del contratto collettivo applicabile all’intero rapporto intercorso tra la lavoratrice e la società resistente, individuando tale fonte in quella dedotta dalla ricorrente, ossia il Ccnl Multiservizi, quindi, in un contratto differente da quelli scelti da parte datoriale; dall’altro, convalida la valutazione di insufficienza e incongruità della retribuzione, quantomeno quella prevista dal contratto aziendale, trovandone conferma nella stessa scelta datoriale di riconoscere un superminimo a copertura del divario con quella precedente ed evidenzia come in ogni caso, anche con il superminimo, il corrispettivo netto fosse «decisamente inferiore al valore netto del ‘voucher’ previsto per le prestazioni di natura accessoria da Inps».
2020
giusta retribuzione
Art. 36 Cost.
appalto privato
rappresentatività
contratto collettivo leader
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1039836
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