Il contribunto commenta una pronuncia di Cassazione che, distanziandosi dal consolidato orientamento che limita la sfera di applicazione della norma alla sola compensazione legale, stabilisce che l’art. 1242, comma 2°, cod. civ., il quale consente di opporre in compensazione un credito prescritto se la prescrizione non era compiuta nel momento della coesistenza dei due debiti contrapposti, opera anche nel campo della compensazione giudiziale. Nel contributo si mette in evidenza come, al fine di giustificare questa innovativa soluzione, la Suprema Corte individui il fondamento della norma nei canoni della ragionevolezza e della buona fede, così sviluppando un ragionamento che dovrebbe coerentemente ripercuotersi anche nel campo della c.d. compensazione impropria.
Opponibilità in compensazione giudiziale di un credito prescritto
MIRKO FACCIOLI
2020-01-01
Abstract
Il contribunto commenta una pronuncia di Cassazione che, distanziandosi dal consolidato orientamento che limita la sfera di applicazione della norma alla sola compensazione legale, stabilisce che l’art. 1242, comma 2°, cod. civ., il quale consente di opporre in compensazione un credito prescritto se la prescrizione non era compiuta nel momento della coesistenza dei due debiti contrapposti, opera anche nel campo della compensazione giudiziale. Nel contributo si mette in evidenza come, al fine di giustificare questa innovativa soluzione, la Suprema Corte individui il fondamento della norma nei canoni della ragionevolezza e della buona fede, così sviluppando un ragionamento che dovrebbe coerentemente ripercuotersi anche nel campo della c.d. compensazione impropria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.