Con sent. n. 633/2018 il TAR del Veneto ha dichiarato l'illegittimità degli atti attraverso i quali l'azienda speciale di un Comune ha acquistato il 100% del capitale di una società in nome collettivo di comunione ereditaria titolare di una farmacia. Tale società era stata costituita dagli eredi (non farmacisti) del defunto proprietario della rivendita al fine di addivenire alla sua alienazione, previa autorizzazione alla continuazione dell'attività in via provvisoria ex art. 7, commi 9 e 10, della l. n. 362/1991, regolarmente rilasciata dalla competente ULSS. Secondo il Collegio giudicante, non si rinviene alcuna legittimazione in capo alle (ancorché costituita per la gestione delle farmacie di proprietà comunale) nel procedere all'acquisto della farmacia, poiché, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 475/1968, norma vigente al momento dell'adozione degli atti, il trasferimento della titolarità delle farmacie private può aver luogo solo a favore di farmacista iscritto all'albo professionale che sia già titolare di farmacia o che abbia conseguito l'idoneità a divenire tale.

L'azienda speciale non è legittimata all'acquisto di una nuova farmacia privata. Nota a TAR Veneto, Venezia, sez. III, 16 maggio 2018, n. 663

matteo pressi
2019-01-01

Abstract

Con sent. n. 633/2018 il TAR del Veneto ha dichiarato l'illegittimità degli atti attraverso i quali l'azienda speciale di un Comune ha acquistato il 100% del capitale di una società in nome collettivo di comunione ereditaria titolare di una farmacia. Tale società era stata costituita dagli eredi (non farmacisti) del defunto proprietario della rivendita al fine di addivenire alla sua alienazione, previa autorizzazione alla continuazione dell'attività in via provvisoria ex art. 7, commi 9 e 10, della l. n. 362/1991, regolarmente rilasciata dalla competente ULSS. Secondo il Collegio giudicante, non si rinviene alcuna legittimazione in capo alle (ancorché costituita per la gestione delle farmacie di proprietà comunale) nel procedere all'acquisto della farmacia, poiché, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 475/1968, norma vigente al momento dell'adozione degli atti, il trasferimento della titolarità delle farmacie private può aver luogo solo a favore di farmacista iscritto all'albo professionale che sia già titolare di farmacia o che abbia conseguito l'idoneità a divenire tale.
2019
Azienda speciale
Farmacia comunale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1006154
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