The family reunification of a European citizen and a foreign minor entrusted to him by kafala has been addressed by a recent judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice on the notion of direct descendant pursuant to Directive 2004/38 concerning the free movement of Union citizens and their family members. The Italian judges have also dealt with the issue of the recognition of this institute, widespread in most Islamic countries, in a variety of situations, where the best interests of the child and the European courts’ decisions have been considered. Domestic jurisprudence appears to be in line with the interpretation given by the judges of Luxembourg, which nevertheless leaves the question of the unequal treatment between Italian citizens and third country nationals unresolved.

Il ricongiungimento familiare di un cittadino europeo con un minore straniero affidato ad esso tramite kafala è stato oggetto di una recente pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia sulla nozione di discendente diretto ai sensi della direttiva n. 2004/38 riguardante la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Anche i giudici italiani hanno affrontato in diverse occasioni il tema del riconoscimento di tale istituto, diffuso nei paesi islamici, tenendo in considerazione il superiore interesse del minore e le pronunce delle corti europee. La giurisprudenza interna si è espressa in senso conforme alla decisione dei giudici del Lussemburgo, che lascia in ogni caso irrisolta, a livello nazionale, la questione della disparità di trattamento tra cittadino italiano e straniero.

L'istituto della kafala quale presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino europeo: la sentenza della Corte di giustizia nel caso S.M. c. Entry Clearance Officer

Peraro Cinzia
2019-01-01

Abstract

The family reunification of a European citizen and a foreign minor entrusted to him by kafala has been addressed by a recent judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice on the notion of direct descendant pursuant to Directive 2004/38 concerning the free movement of Union citizens and their family members. The Italian judges have also dealt with the issue of the recognition of this institute, widespread in most Islamic countries, in a variety of situations, where the best interests of the child and the European courts’ decisions have been considered. Domestic jurisprudence appears to be in line with the interpretation given by the judges of Luxembourg, which nevertheless leaves the question of the unequal treatment between Italian citizens and third country nationals unresolved.
2019
kafala, recognition, family reunification, Court of Justice, Italian case law
kafala, riconoscimento, ricongiungimento familiare, Corte di giustizia, sentenze italiane
Il ricongiungimento familiare di un cittadino europeo con un minore straniero affidato ad esso tramite kafala è stato oggetto di una recente pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia sulla nozione di discendente diretto ai sensi della direttiva n. 2004/38 riguardante la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Anche i giudici italiani hanno affrontato in diverse occasioni il tema del riconoscimento di tale istituto, diffuso nei paesi islamici, tenendo in considerazione il superiore interesse del minore e le pronunce delle corti europee. La giurisprudenza interna si è espressa in senso conforme alla decisione dei giudici del Lussemburgo, che lascia in ogni caso irrisolta, a livello nazionale, la questione della disparità di trattamento tra cittadino italiano e straniero.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/999463
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