Nelle c.d. fattispecie con elementi di estraneità, le domande inerenti a separazione o divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento, pur presentate congiuntamente in quanto derivanti dalla medesima situazione fattuale, devono essere esaminate separatamente. Il giudice adito, prima di adottare nel merito i provvedimenti opportuni, è chiamato, in via preliminare, a determinare, per ciascuna domanda e sulla base di differenti strumenti sovranazionali, la giurisdizione e la legge applicabile alla stessa. La sentenza del Tribunale di Belluno del 9 novembre 2017 rappresenta un esempio di correttezza dell’iter logico da seguire nei procedimenti in materia di diritto di famiglia con implicazioni transnazionali.
L’applicazione dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali in materia di famiglia
fratea
2018-01-01
Abstract
Nelle c.d. fattispecie con elementi di estraneità, le domande inerenti a separazione o divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento, pur presentate congiuntamente in quanto derivanti dalla medesima situazione fattuale, devono essere esaminate separatamente. Il giudice adito, prima di adottare nel merito i provvedimenti opportuni, è chiamato, in via preliminare, a determinare, per ciascuna domanda e sulla base di differenti strumenti sovranazionali, la giurisdizione e la legge applicabile alla stessa. La sentenza del Tribunale di Belluno del 9 novembre 2017 rappresenta un esempio di correttezza dell’iter logico da seguire nei procedimenti in materia di diritto di famiglia con implicazioni transnazionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.