Con l’introduzione dell’art. 617 septies c.p. il legislatore ha inteso punire la diffusione, al fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, effettuate o captate fraudolentemente fra persone presenti o partecipanti. La natura dell’incriminazione appare plurioffensiva: la scelta di attribuire rilevanza alla sola diffusione, caratterizzata dal dolo specifico, porta inevitabilmente l’interprete a ritenere che il bene giuridico protetto possa essere riconducibile non solo alla liberta` , riservatezza e segretezza delle comunicazioni, ma anche alla reputazione e all’immagine del soggetto interessato. Questa scelta politico criminale dimostra, invero, l’irresolutezza di un legislatore preoccupato di rispondere enfaticamente a divergenti esigenze manifestate dall’opinione pubblica, quasi non curandosi della prognosi sulle possibili conseguenze applicative. Sarebbe stata maggiormente coerente con il micro sistema posto a tutela della riservatezza la previsione di una fattispecie incriminatrice volta a punire l’utilizzo abusivo, ovvero senza il consenso dell’interlocutore o della persona interessata, di riprese o registrazioni captate fraudolentemente, fuori dai casi dell’esercizio del diritto di cronaca o del diritto di difesa.
La diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni effettuate fraudolentemente: abusus non tollit usum (?)
Roberto Flor
2018-01-01
Abstract
Con l’introduzione dell’art. 617 septies c.p. il legislatore ha inteso punire la diffusione, al fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, effettuate o captate fraudolentemente fra persone presenti o partecipanti. La natura dell’incriminazione appare plurioffensiva: la scelta di attribuire rilevanza alla sola diffusione, caratterizzata dal dolo specifico, porta inevitabilmente l’interprete a ritenere che il bene giuridico protetto possa essere riconducibile non solo alla liberta` , riservatezza e segretezza delle comunicazioni, ma anche alla reputazione e all’immagine del soggetto interessato. Questa scelta politico criminale dimostra, invero, l’irresolutezza di un legislatore preoccupato di rispondere enfaticamente a divergenti esigenze manifestate dall’opinione pubblica, quasi non curandosi della prognosi sulle possibili conseguenze applicative. Sarebbe stata maggiormente coerente con il micro sistema posto a tutela della riservatezza la previsione di una fattispecie incriminatrice volta a punire l’utilizzo abusivo, ovvero senza il consenso dell’interlocutore o della persona interessata, di riprese o registrazioni captate fraudolentemente, fuori dai casi dell’esercizio del diritto di cronaca o del diritto di difesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.