Il contributo si propone di verificare la natura dei vincoli urbanistici in zona agricola ed, in specie, se sono conformativi ex comma 2 dell’art. 42 Cost. o se sono sostanzialmente espropriativi ex comma 3 dell’art. 42 Cost. e, quindi, se sono fonte di indennizzo. All’uopo si utilizzano i due schemi concettuali elaborati dalla Corte costituzionale da cui si ricava che i vincoli sono conformativi se ineriscono una categoria di beni da individuarsi sulla base di valutazioni non discrezionali oppure se, pur non inerendo una categoria di beni, sono inidonei a determinare uno «svuotamento di rilevante entità ed incisività» del c.d. nucleo essenziale. Con riferimento al primo dei due schemi, si rileva che il diritto vivente ne predica l’applicabilità ai vincoli in zona agricola e, di conseguenza, giunge a sostenere la loro natura conformativa. Tale ordine argomentativo non persuade perché, pur richiamando l’elaborazione concettuale della Corte costituzionale, la innova dall’interno e ne propone una lettura divergente. Con riferimento, invece, al secondo dei due schemi, si evidenzia che il nucleo essenziale della proprietà non è pietrificato, ma muta in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico. Sulla base (di alcuni indici sintomatici) di tale mutamento si perviene a dimostrare che lo ius aedificandi non rientra più nel nucleo essenziale della proprietà privata. Tale esito è alquanto rilevante ai fini della ricerca. Invero, se lo ius aedificandi non rientra nel nucleo essenziale della proprietà, i vincoli urbanistici che ne vietano l’esercizio hanno natura conformativa.

Zona agricola e vincoli urbanistici fra Corte costituzionale e «diritto vivente»

Moro
2018-01-01

Abstract

Il contributo si propone di verificare la natura dei vincoli urbanistici in zona agricola ed, in specie, se sono conformativi ex comma 2 dell’art. 42 Cost. o se sono sostanzialmente espropriativi ex comma 3 dell’art. 42 Cost. e, quindi, se sono fonte di indennizzo. All’uopo si utilizzano i due schemi concettuali elaborati dalla Corte costituzionale da cui si ricava che i vincoli sono conformativi se ineriscono una categoria di beni da individuarsi sulla base di valutazioni non discrezionali oppure se, pur non inerendo una categoria di beni, sono inidonei a determinare uno «svuotamento di rilevante entità ed incisività» del c.d. nucleo essenziale. Con riferimento al primo dei due schemi, si rileva che il diritto vivente ne predica l’applicabilità ai vincoli in zona agricola e, di conseguenza, giunge a sostenere la loro natura conformativa. Tale ordine argomentativo non persuade perché, pur richiamando l’elaborazione concettuale della Corte costituzionale, la innova dall’interno e ne propone una lettura divergente. Con riferimento, invece, al secondo dei due schemi, si evidenzia che il nucleo essenziale della proprietà non è pietrificato, ma muta in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico. Sulla base (di alcuni indici sintomatici) di tale mutamento si perviene a dimostrare che lo ius aedificandi non rientra più nel nucleo essenziale della proprietà privata. Tale esito è alquanto rilevante ai fini della ricerca. Invero, se lo ius aedificandi non rientra nel nucleo essenziale della proprietà, i vincoli urbanistici che ne vietano l’esercizio hanno natura conformativa.
2018
Zona agricola - vincoli urbanistici - natura conformativa o espropriativa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/988288
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