L’impatto della liquidazione coatta ammnistrativa sul processo, al di là dell’effetto di interruzione automatica e del conseguente onere di riassumere il processo nei confronti dei nuovi rappresentanti processuali della banca in liquidazione, si misura soprattutto sul fronte delle domande giudiziali “procedibili”, poiché non assoggettate alle regole concorsuali. La speciale disciplina della liquidazione coatta bancaria, a differenza del diritto fallimentare comune, sembra porre un fermo a tutto campo all’esercizio del diritto individuale di azione: non solo dunque in relazione a domande giudiziali di condanna o di accertamento mero di diritti di credito verso la banca posta in liquidazione. È necessario quindi calare il divieto di azione previsto dal T.u.b., risalente peraltro già alla previgente legge bancaria del 1936, nel mutato quadro costituzionale dell’ordinamento, ricavandone corollari meno limitatori ed astringenti sul piano dell’accesso alla tutela giurisdizionale di cognizione (specie costitutiva), non sempre e non in tutti i casi tollerabilmente posticipabile alla fase oppositiva, né tout court surrogabile dalla domanda di ammissione allo stato passivo.
GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE COATTA - DEGLI ISTITUTI BANCARI SUI PROCESSI PENDENTI
MARCELLO STELLA
2018-01-01
Abstract
L’impatto della liquidazione coatta ammnistrativa sul processo, al di là dell’effetto di interruzione automatica e del conseguente onere di riassumere il processo nei confronti dei nuovi rappresentanti processuali della banca in liquidazione, si misura soprattutto sul fronte delle domande giudiziali “procedibili”, poiché non assoggettate alle regole concorsuali. La speciale disciplina della liquidazione coatta bancaria, a differenza del diritto fallimentare comune, sembra porre un fermo a tutto campo all’esercizio del diritto individuale di azione: non solo dunque in relazione a domande giudiziali di condanna o di accertamento mero di diritti di credito verso la banca posta in liquidazione. È necessario quindi calare il divieto di azione previsto dal T.u.b., risalente peraltro già alla previgente legge bancaria del 1936, nel mutato quadro costituzionale dell’ordinamento, ricavandone corollari meno limitatori ed astringenti sul piano dell’accesso alla tutela giurisdizionale di cognizione (specie costitutiva), non sempre e non in tutti i casi tollerabilmente posticipabile alla fase oppositiva, né tout court surrogabile dalla domanda di ammissione allo stato passivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.