Il lavoro commenta una sentenza emessa dalla Commissione di secondo grado di Bolzano concernente l’accessorietà delle operazioni IVA nell’ipotesi di operazioni complesse. Verificata l’inesistenza di una definizione stipulativa di accessorietà, si giunge alla conclusione che la questione sull’accessorietà vada ricondotta nell’ambito di quella concernente la portata dell’operazione IVA. Secondo la Corte di Giustizia infatti un’operazione indipendente e fine in sé per l’utilizzatore non può essere considerata, ai sensi dell’art. 78 della Direttiva n. 2006/112/CE, come spesa accessoria.

LA “PORTATA” DELL’OPERAZIONE IVA E IL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA’

ortoleva maria grazia
2014-01-01

Abstract

Il lavoro commenta una sentenza emessa dalla Commissione di secondo grado di Bolzano concernente l’accessorietà delle operazioni IVA nell’ipotesi di operazioni complesse. Verificata l’inesistenza di una definizione stipulativa di accessorietà, si giunge alla conclusione che la questione sull’accessorietà vada ricondotta nell’ambito di quella concernente la portata dell’operazione IVA. Secondo la Corte di Giustizia infatti un’operazione indipendente e fine in sé per l’utilizzatore non può essere considerata, ai sensi dell’art. 78 della Direttiva n. 2006/112/CE, come spesa accessoria.
2014
presupposto oggettivo; IVA; accessorietà
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/977688
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