Il contributo tenta di verificare, sulla scorta del generale dovere di comportamento secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. nonché di quanto avviene in alcuni ordinamenti stranieri a noi particolarmente vicini (in particolare quello tedesco), se - e in che termini - sia ipotizzabile l'esistenza di un obbligo del medico di comunicare al paziente il fatto di aver commesso un errore.

Il medico che commette un errore ha l’obbligo di comunicarlo al paziente? Fra nemo tenetur se detegere e doveri d’informazione ex fide bona: spunti di riflessione dall’ordinamento tedesco

Mirko Faccioli
2017-01-01

Abstract

Il contributo tenta di verificare, sulla scorta del generale dovere di comportamento secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. nonché di quanto avviene in alcuni ordinamenti stranieri a noi particolarmente vicini (in particolare quello tedesco), se - e in che termini - sia ipotizzabile l'esistenza di un obbligo del medico di comunicare al paziente il fatto di aver commesso un errore.
2017
Buona fede, responsabilità medica, doveri d'informazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/970451
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