In questa Seconda parte il contributo si sofferma sui profili della (rinnovata) natura della responsabilità del medico non direttamente contraente con il paziente, sulla rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali nei giudizi di responsabilità sanitaria, sull’utilizzo in materia delle tabelle per il risarcimento del danno biologico di cui agli artt. 138-139 cod. ass. priv. e sulla natura imperativa dell’art. 7 della “Legge Gelli-Bianco”, per concludere con alcune osservazioni sull’obiettivo della «sicurezza delle cure» perseguito dal provvedimento in esame.

La nuova disciplina della responsabilità sanitaria di cui alla l. n. 24 del 2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”): profili civilistici (Seconda parte)

Mirko Faccioli
2017-01-01

Abstract

In questa Seconda parte il contributo si sofferma sui profili della (rinnovata) natura della responsabilità del medico non direttamente contraente con il paziente, sulla rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali nei giudizi di responsabilità sanitaria, sull’utilizzo in materia delle tabelle per il risarcimento del danno biologico di cui agli artt. 138-139 cod. ass. priv. e sulla natura imperativa dell’art. 7 della “Legge Gelli-Bianco”, per concludere con alcune osservazioni sull’obiettivo della «sicurezza delle cure» perseguito dal provvedimento in esame.
2017
Responsabilità civile, Danno alla persona, Responsabilità medica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/970450
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