Con la sentenza n. 238 (2014), la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata, con riferimento agli articoli 2 e 24 Cost., della norma (di adattamento alla norma) consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Ciò in quanto: «Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto» (Cons dir., par. 3.5). Con la medesima sentenza, la Corte ha pronunciato l’incostituzionalità della legge 17 agosto 1957 n. 8481, «limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.» Si tratta della sentenza con cui il supremo organo giudiziario delle Nazioni Unite (d’ora innanzi, CIG) ha accolto il ricorso presentato contro l’Italia dalla Germania, secondo cui l’Italia con la giurisprudenza inaugurata dalla nostra Corte di Cassazione nel noto caso Ferrini viola l’obbligo di diritto internazionale di riconoscere l’immunità giurisdizionale della Repubblica Federale Tedesca come Stato sovrano. La pronuncia della Corte costituzionale che si commenta ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 54. Con tale legge, il Parlamento aveva autorizzato la ratifica e ordinato la piena ed intera esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali (articoli 1 e 2), nonché disposto – all’art. 3, appunto – l’adattamento ordinario alla predetta sentenza della CIG, imponendo al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione, e individuando un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG. Il presente scritto esamina metodo, merito e implicazioni di questa bella pagina di giurisprudenza costituzionale italiana, che – credo – a Paolo Cavaleri sarebbe piaciuta.

Metodi, merito, implicazioni e valore di una bella pagina di giurisprudenza costituzionale italiana: la sentenza n. 238 (2014)

CIAMPI, Annalisa
2016-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 238 (2014), la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata, con riferimento agli articoli 2 e 24 Cost., della norma (di adattamento alla norma) consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Ciò in quanto: «Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto» (Cons dir., par. 3.5). Con la medesima sentenza, la Corte ha pronunciato l’incostituzionalità della legge 17 agosto 1957 n. 8481, «limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.» Si tratta della sentenza con cui il supremo organo giudiziario delle Nazioni Unite (d’ora innanzi, CIG) ha accolto il ricorso presentato contro l’Italia dalla Germania, secondo cui l’Italia con la giurisprudenza inaugurata dalla nostra Corte di Cassazione nel noto caso Ferrini viola l’obbligo di diritto internazionale di riconoscere l’immunità giurisdizionale della Repubblica Federale Tedesca come Stato sovrano. La pronuncia della Corte costituzionale che si commenta ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 54. Con tale legge, il Parlamento aveva autorizzato la ratifica e ordinato la piena ed intera esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali (articoli 1 e 2), nonché disposto – all’art. 3, appunto – l’adattamento ordinario alla predetta sentenza della CIG, imponendo al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione, e individuando un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG. Il presente scritto esamina metodo, merito e implicazioni di questa bella pagina di giurisprudenza costituzionale italiana, che – credo – a Paolo Cavaleri sarebbe piaciuta.
2016
9788849531169
Immunità degli Stati, diritto fondamentali; adattamento al diritto internazionale
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/951231
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact