Il saggio si occupa del rapporto fra la Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere. Esso dà conto, anzitutto, della posizione dei Costituenti, che si espressero con due ordini del giorno (l'«ordine del giorno Giolitti», per la Camera dei deputati, e l'«ordine del giorno Nitti», per il Senato), rinunciando a inserire nella Costituzione indicazioni circa i sistemi di elezione delle Camere. Poi, illustra la posizione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, secondo le quali la Costituzione è ‘neutra‘ in materia elettorale, ammettendo implicitamente sia il sistema proporzionale sia il sistema maggioritario. Il saggio prosegue descrivendo i cambiamenti dei sistemi elettorali avvenuti nel corso del tempo, spiegando le ragioni del passaggio dal sistema proporzionale, che ha caratterizzato la prima fase dell'esperienza repubblicana, al sistema maggioritario, introdotto dalle leggi n. 276 e n. 277/1993, successivamente modificate dalla legge n. 270/2005, che prevedeva l'assegnazione della maggioranza dei seggi alla lista (o coalizione di liste) più votata, senza fissare una soglia per il conseguimento del premio di maggioranza. Il saggio, dopo aver analizzato la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 270/2005 (sia per la mancata previsione di una soglia ragionevole per l'assegnazione del premio di maggioranza, sia per la negazione del voto di preferenza per i singoli candidati), esamina nell'ultima parte la legge n. 52/2015, che ha cambiato il sistema elettorale della Camera dei deputati, fissando la soglia del 40% per il premio di maggioranza e prevendendo il ballottaggio fra le due liste più votate nel caso in cui nessuna lista al primo turno superi la suddetta soglia. Questa legge, attribuendo al partito più votato la maggioranza dei seggi, determina sicuramente un vincitore. Affinché il partito che ha vinto le elezioni alla Camera possa governare da solo occorre però che venga definitivamente approvata la riforma della seconda parte della Costituzione, che trasforma il Senato in una camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, escludendolo dal rapporto fiduciario. Ove ciò non accadesse, verrebbe a crearsi una ’anomalia’ costituzionale alla quale il legislatore dovrebbe porre rimedio, posto che il Senato, dotato degli stessi poteri della Camera, sarebbe eletto con il sistema proporzionale.

La Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2016-01-01

Abstract

Il saggio si occupa del rapporto fra la Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere. Esso dà conto, anzitutto, della posizione dei Costituenti, che si espressero con due ordini del giorno (l'«ordine del giorno Giolitti», per la Camera dei deputati, e l'«ordine del giorno Nitti», per il Senato), rinunciando a inserire nella Costituzione indicazioni circa i sistemi di elezione delle Camere. Poi, illustra la posizione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, secondo le quali la Costituzione è ‘neutra‘ in materia elettorale, ammettendo implicitamente sia il sistema proporzionale sia il sistema maggioritario. Il saggio prosegue descrivendo i cambiamenti dei sistemi elettorali avvenuti nel corso del tempo, spiegando le ragioni del passaggio dal sistema proporzionale, che ha caratterizzato la prima fase dell'esperienza repubblicana, al sistema maggioritario, introdotto dalle leggi n. 276 e n. 277/1993, successivamente modificate dalla legge n. 270/2005, che prevedeva l'assegnazione della maggioranza dei seggi alla lista (o coalizione di liste) più votata, senza fissare una soglia per il conseguimento del premio di maggioranza. Il saggio, dopo aver analizzato la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 270/2005 (sia per la mancata previsione di una soglia ragionevole per l'assegnazione del premio di maggioranza, sia per la negazione del voto di preferenza per i singoli candidati), esamina nell'ultima parte la legge n. 52/2015, che ha cambiato il sistema elettorale della Camera dei deputati, fissando la soglia del 40% per il premio di maggioranza e prevendendo il ballottaggio fra le due liste più votate nel caso in cui nessuna lista al primo turno superi la suddetta soglia. Questa legge, attribuendo al partito più votato la maggioranza dei seggi, determina sicuramente un vincitore. Affinché il partito che ha vinto le elezioni alla Camera possa governare da solo occorre però che venga definitivamente approvata la riforma della seconda parte della Costituzione, che trasforma il Senato in una camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, escludendolo dal rapporto fiduciario. Ove ciò non accadesse, verrebbe a crearsi una ’anomalia’ costituzionale alla quale il legislatore dovrebbe porre rimedio, posto che il Senato, dotato degli stessi poteri della Camera, sarebbe eletto con il sistema proporzionale.
2016
costituzione, camera, senato, sistema elettorale, premio di maggioranza, voto di preferenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/945920
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