L’accordo, quale principio fondamentale del «governo» della famiglia e dei rapporti genitori-figli, è minato da interventi a grado a grado più frequenti e non sempre richiesti o concordati, specialmente quando si tratti di garantire gli interessi dei minori. Non per nulla, rispetto all’accordo «fra coniugi», l’accordo «fra genitori» ha ricevuto spazi di garanzie minori, da un lato per la diversità caratterizzanti specifiche forme di intervento, dall’altro per la particolare attenzione riservata all’interesse del minore quale interesse prioritario e comunque da garantire. È indubbio che le situazioni di debolezza, anche in una comunità come quella familiare, non possono essere lasciate all’«arbitrio» dei singoli. È altrettanto indubbio, tuttavia, che se un intervento «esterno» deve pure essere previsto, questo, per avere una sua «legittimazione», non può prescindere dalla regola dell’accordo quale espressione della libertà dei soggetti. In questo senso, il potere di intervento delle autorità pubbliche deve essere funzionale alla libertà dei singoli, alla parità coniugale e genitoriale, alla vita stessa della famiglia. È in questa logica che, di là dai casi di grave disagio del minore, nei quali è obbligatorio, il legislatore stabilisce un intervento, se non sempre a richiesta, di regola concordato con i soggetti interessati.

Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento «pubblico»

RUSCELLO, Francesco
2015-01-01

Abstract

L’accordo, quale principio fondamentale del «governo» della famiglia e dei rapporti genitori-figli, è minato da interventi a grado a grado più frequenti e non sempre richiesti o concordati, specialmente quando si tratti di garantire gli interessi dei minori. Non per nulla, rispetto all’accordo «fra coniugi», l’accordo «fra genitori» ha ricevuto spazi di garanzie minori, da un lato per la diversità caratterizzanti specifiche forme di intervento, dall’altro per la particolare attenzione riservata all’interesse del minore quale interesse prioritario e comunque da garantire. È indubbio che le situazioni di debolezza, anche in una comunità come quella familiare, non possono essere lasciate all’«arbitrio» dei singoli. È altrettanto indubbio, tuttavia, che se un intervento «esterno» deve pure essere previsto, questo, per avere una sua «legittimazione», non può prescindere dalla regola dell’accordo quale espressione della libertà dei soggetti. In questo senso, il potere di intervento delle autorità pubbliche deve essere funzionale alla libertà dei singoli, alla parità coniugale e genitoriale, alla vita stessa della famiglia. È in questa logica che, di là dai casi di grave disagio del minore, nei quali è obbligatorio, il legislatore stabilisce un intervento, se non sempre a richiesta, di regola concordato con i soggetti interessati.
2015
Genitori, Autonomia, Responsabilità genitoriale, Intervento pubblico
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/934767
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