In ragione dell’insostenibile condizione che affligge la giustizia italiana e, più in generale, quella europea, si è assistito nell'ultimo lustro a un tentativo di deflazionare il processo civile, alleggerendo il carico delle cause pendenti. In tale quadro, dopo le alterne fortune della mediazione in ambito civile e commerciale, si è inserito il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con importanti modifiche, in l. 10.11.2014, n. 162, «recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile». L’intento deflattivo che ha animato il legislatore non ha trascurato neppure l’ambito familiare, giacché l’art. 6, entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legge, disciplina la convenzione di negoziazione assistita da «uno o più avvocati» per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, n. 2), lett. b), l. 10.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Di là dalle finalità perseguite, certamente condivisibili, la formulazione non sempre felice del testo normativo e talune scelte effettuate in sede di conversione in legge suscitano tuttavia riflessioni sull'idoneità del meccanismo a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, al contempo, una tutela adeguata ai soggetti deboli coinvolti.

La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti

PARINI, Giorgia Anna
2015-01-01

Abstract

In ragione dell’insostenibile condizione che affligge la giustizia italiana e, più in generale, quella europea, si è assistito nell'ultimo lustro a un tentativo di deflazionare il processo civile, alleggerendo il carico delle cause pendenti. In tale quadro, dopo le alterne fortune della mediazione in ambito civile e commerciale, si è inserito il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con importanti modifiche, in l. 10.11.2014, n. 162, «recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile». L’intento deflattivo che ha animato il legislatore non ha trascurato neppure l’ambito familiare, giacché l’art. 6, entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legge, disciplina la convenzione di negoziazione assistita da «uno o più avvocati» per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, n. 2), lett. b), l. 10.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Di là dalle finalità perseguite, certamente condivisibili, la formulazione non sempre felice del testo normativo e talune scelte effettuate in sede di conversione in legge suscitano tuttavia riflessioni sull'idoneità del meccanismo a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, al contempo, una tutela adeguata ai soggetti deboli coinvolti.
2015
negoziazione assistita - separazione personale - scioglimento del matrimonio - tutela dei soggetti deboli
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
14-Parini-NGCC10-2015.pdf

non disponibili

Tipologia: Versione dell'editore
Licenza: Accesso ristretto
Dimensione 350.61 kB
Formato Adobe PDF
350.61 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/931506
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact