Il saggio si occupa della partecipazione dei magistrati ai partiti politici: fenomeno di scarsa rilevanza, ma che ha suscitato interesse di recente per alcune vicende giudiziarie, fra le quali quella — da cui prende le mosse il lavoro — di un magistrato che, avendo svolto propaganda politica come "candidato" a vicesindaco, è stato prima condannato disciplinarmente per aver commesso l'illecito di partecipazione ai partiti previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109/2006 e poi assolto perché con la sua condotta avrebbe esercitato un diritto costituzionalmente garantito, quello di elettorato passivo, sebbene di tale diritto possa parlarsi soltanto quando vi sia una carica pubblica elettiva. Inquadrato l'illecito di partecipazione ai partiti nell'àmbito degli illeciti disciplinari extrafunzionali tendenti a separare i magistrati dalla politica, il saggio prosegue esaminando criticamente la nuova formulazione della disposizione sopra citata, in base alla quale la suddetta partecipazione è sanzionabile qualora sia «sistematica e continuativa». La tesi sostenuta è che la partecipazione non sia assimilabile all'iscrizione ai partiti — oggetto di possibili limitazioni ai sensi dell'art. 98, comma 3, Cost. — e che il divieto per i magistrati di partecipazione ai partiti sia costituzionalmente illegittimo. Il saggio si conclude con alcune considerazioni sui rapporti fra i magistrati e la politica, osservando che l'idea del magistrato "apolitico" — che traspare dal nuovo ordinamento giudiziario — non sembra in sintonia con lo spirito della Costituzione e criticando la diffusa tendenza a considerare l'imparzialità del magistrato essenzialmente come "apoliticità", mentre essa dovrebbe essere intesa in primo luogo come estraneità agli interessi in gioco e distacco dalle parti.

Il diritto di elettorato passivo e il divieto per i magistrati di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2015-01-01

Abstract

Il saggio si occupa della partecipazione dei magistrati ai partiti politici: fenomeno di scarsa rilevanza, ma che ha suscitato interesse di recente per alcune vicende giudiziarie, fra le quali quella — da cui prende le mosse il lavoro — di un magistrato che, avendo svolto propaganda politica come "candidato" a vicesindaco, è stato prima condannato disciplinarmente per aver commesso l'illecito di partecipazione ai partiti previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109/2006 e poi assolto perché con la sua condotta avrebbe esercitato un diritto costituzionalmente garantito, quello di elettorato passivo, sebbene di tale diritto possa parlarsi soltanto quando vi sia una carica pubblica elettiva. Inquadrato l'illecito di partecipazione ai partiti nell'àmbito degli illeciti disciplinari extrafunzionali tendenti a separare i magistrati dalla politica, il saggio prosegue esaminando criticamente la nuova formulazione della disposizione sopra citata, in base alla quale la suddetta partecipazione è sanzionabile qualora sia «sistematica e continuativa». La tesi sostenuta è che la partecipazione non sia assimilabile all'iscrizione ai partiti — oggetto di possibili limitazioni ai sensi dell'art. 98, comma 3, Cost. — e che il divieto per i magistrati di partecipazione ai partiti sia costituzionalmente illegittimo. Il saggio si conclude con alcune considerazioni sui rapporti fra i magistrati e la politica, osservando che l'idea del magistrato "apolitico" — che traspare dal nuovo ordinamento giudiziario — non sembra in sintonia con lo spirito della Costituzione e criticando la diffusa tendenza a considerare l'imparzialità del magistrato essenzialmente come "apoliticità", mentre essa dovrebbe essere intesa in primo luogo come estraneità agli interessi in gioco e distacco dalle parti.
2015
diritto di elettorato passivo, magistrati, partiti politici
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/901985
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