In caso di furto in negozio l'indennizzo da riconoscere al negoziante assicurato va commisurato al danno conseguente al sinistro ovvero la spesa che egli deve sostenere per il ripristino dei beni sottratti e specificatamente il costo di acquisto della merce. Il sovrappiù ricavabile dalla rivendita è profitto, ed è anche sperato, non essendovi mai la certezza di poter rivendere tutta la merce acquistata.
L'assicurabilità del profitto sperato
CASTELLANI, Giulia
2014-01-01
Abstract
In caso di furto in negozio l'indennizzo da riconoscere al negoziante assicurato va commisurato al danno conseguente al sinistro ovvero la spesa che egli deve sostenere per il ripristino dei beni sottratti e specificatamente il costo di acquisto della merce. Il sovrappiù ricavabile dalla rivendita è profitto, ed è anche sperato, non essendovi mai la certezza di poter rivendere tutta la merce acquistata.File in questo prodotto:
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