In caso di furto in negozio l'indennizzo da riconoscere al negoziante assicurato va commisurato al danno conseguente al sinistro ovvero la spesa che egli deve sostenere per il ripristino dei beni sottratti e specificatamente il costo di acquisto della merce. Il sovrappiù ricavabile dalla rivendita è profitto, ed è anche sperato, non essendovi mai la certezza di poter rivendere tutta la merce acquistata.

L'assicurabilità del profitto sperato

CASTELLANI, Giulia
2014-01-01

Abstract

In caso di furto in negozio l'indennizzo da riconoscere al negoziante assicurato va commisurato al danno conseguente al sinistro ovvero la spesa che egli deve sostenere per il ripristino dei beni sottratti e specificatamente il costo di acquisto della merce. Il sovrappiù ricavabile dalla rivendita è profitto, ed è anche sperato, non essendovi mai la certezza di poter rivendere tutta la merce acquistata.
2014
Contratto di assicurazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/847364
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