Obiettivo di questo scritto è comparare le discipline di cui agli artt. 1225 c.c. e 74 CISG e, per questa via, verificare se sia ipotizzabile un modello unitario sulla prevedibilità del danno in diritto italiano. Più precisamente, l’ipotesi vagliata è se la disciplina contenuta nella CISG, per come si è internazionalmente affermata in modo almeno tendenzialmente autonomo e unitario possa fungere da riferimento per l’interpretazione della disciplina domestica. La conclusione è che il modello dell’art. 74 CISG potrebbe efficacemente orientare l’interpretazione dell’art. 1225 c.c., nel perseguimento dell’obiettivo di trovare, per la norma italiana, una intrinseca coerenza in linea con le esigenze attuali.
La prevedibilità del danno tra Codice civile e Convenzione di Vienna
TESCARO, Mauro
2014-01-01
Abstract
Obiettivo di questo scritto è comparare le discipline di cui agli artt. 1225 c.c. e 74 CISG e, per questa via, verificare se sia ipotizzabile un modello unitario sulla prevedibilità del danno in diritto italiano. Più precisamente, l’ipotesi vagliata è se la disciplina contenuta nella CISG, per come si è internazionalmente affermata in modo almeno tendenzialmente autonomo e unitario possa fungere da riferimento per l’interpretazione della disciplina domestica. La conclusione è che il modello dell’art. 74 CISG potrebbe efficacemente orientare l’interpretazione dell’art. 1225 c.c., nel perseguimento dell’obiettivo di trovare, per la norma italiana, una intrinseca coerenza in linea con le esigenze attuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.