Il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, aveva sostituito il comma 2 dell’art. 2947 c.c. con il seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore». La norma di cui si tratta, alla pari delle altre concernenti la r.c.a., è poi stata soppressa in sede di conversione. Poiché, però, ne è stata annunciata la ripresentazione, se ne compie comunque una analisi critica, all'esito della quale si conclude che simili interventi (a parte il fatto che dovrebbero essere più attentamente meditati e più precisamente formulati sotto il profilo testuale) rischiano di lasciare aperte molte più questioni di quelle che risolvono, e di risultare già solo per questo motivo inadatti a perseguire l’apparentemente semplice e prosaico scopo che si prefiggono. Si saluta, pertanto, con favore la caducazione della previsione in parola e si auspica che, qualora davvero si decida di ripresentarla, la si modifichi ampiamente.

UNA NUOVA DECADENZA, NECESSARIA E URGENTE, NEL COMMA 2 DELL’ART. 2947 C.C., ANZI NO

TESCARO, Mauro
2014-01-01

Abstract

Il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, aveva sostituito il comma 2 dell’art. 2947 c.c. con il seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore». La norma di cui si tratta, alla pari delle altre concernenti la r.c.a., è poi stata soppressa in sede di conversione. Poiché, però, ne è stata annunciata la ripresentazione, se ne compie comunque una analisi critica, all'esito della quale si conclude che simili interventi (a parte il fatto che dovrebbero essere più attentamente meditati e più precisamente formulati sotto il profilo testuale) rischiano di lasciare aperte molte più questioni di quelle che risolvono, e di risultare già solo per questo motivo inadatti a perseguire l’apparentemente semplice e prosaico scopo che si prefiggono. Si saluta, pertanto, con favore la caducazione della previsione in parola e si auspica che, qualora davvero si decida di ripresentarla, la si modifichi ampiamente.
2014
Decadenza; prescrizione in diritto civile; responsabilita civile
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/808565
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