La contraffazione può teoricamente provocare all’impresa il cui diritto di privativa industriale è stato leso una perdita di valore su alcune sue attività immateriali quali, ad esempio, l’immagine dell’azienda, l’avviamento, i marchi e i brevetti. Stimare tale fattispecie di danno emergente appare tuttavia un processo irto di difficoltà, sia per la complessità che notoriamente caratterizza la valutazione degli assets intangibili, sia per la necessità di individuare il nesso di causalità tra l’infringement e l’eventuale decremento di valore che essi possono avere subito: a testimoniare la complessità che presenta la stima in oggetto si deve rilevare che, per quanto si è a conoscenza, i Tribunali hanno finora optato per una valutazione equitativa del danno cagionato agli intangibili d’impresa dalla contraffazione. Obiettivo di queste note è definire il percorso logico che il consulente, eventualmente chiamato dal giudice o dalle parti a fornire una quantificazione della perdita di valore subita da uno o più intangibili a causa della contraffazione reclamata, potrebbe concretamente seguire per giungere ad una stima ragionevole ed equilibrata, razionalmente fondata. Infatti, nonostante le obiettive difficoltà, il soggetto a cui si chiede di stimare tale categoria di danno deve essere in grado di fornire un’autonoma valutazione, basata su ipotesi logiche e razionali, che costituisca realmente per il giudice e per le parti un significativo punto di riferimento per la definizione della controversia.

Attività contraffattoria e stima del danno emergente

RUTIGLIANO, Michele;FACCINCANI, Lorenzo
2014-01-01

Abstract

La contraffazione può teoricamente provocare all’impresa il cui diritto di privativa industriale è stato leso una perdita di valore su alcune sue attività immateriali quali, ad esempio, l’immagine dell’azienda, l’avviamento, i marchi e i brevetti. Stimare tale fattispecie di danno emergente appare tuttavia un processo irto di difficoltà, sia per la complessità che notoriamente caratterizza la valutazione degli assets intangibili, sia per la necessità di individuare il nesso di causalità tra l’infringement e l’eventuale decremento di valore che essi possono avere subito: a testimoniare la complessità che presenta la stima in oggetto si deve rilevare che, per quanto si è a conoscenza, i Tribunali hanno finora optato per una valutazione equitativa del danno cagionato agli intangibili d’impresa dalla contraffazione. Obiettivo di queste note è definire il percorso logico che il consulente, eventualmente chiamato dal giudice o dalle parti a fornire una quantificazione della perdita di valore subita da uno o più intangibili a causa della contraffazione reclamata, potrebbe concretamente seguire per giungere ad una stima ragionevole ed equilibrata, razionalmente fondata. Infatti, nonostante le obiettive difficoltà, il soggetto a cui si chiede di stimare tale categoria di danno deve essere in grado di fornire un’autonoma valutazione, basata su ipotesi logiche e razionali, che costituisca realmente per il giudice e per le parti un significativo punto di riferimento per la definizione della controversia.
2014
Contraffazione; Danno emergente; Perdita di valore di intangibili
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/735562
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