Il Bundesverfassungsgericht con la sentenza del 2 marzo 2010 ha adottato una decisione epocale nell’ambito della conservazione e del trattamento dei dati di traffico telematico, dichiarando incostituzionali i §§ 113a e 113b del Telekommunikationsgesetzes (TKG, come modificato dall’art. 2, n. 6 della legge di riforma del settore delle telecomunicazioni e delle altre misure d’indagine sotto copertura, in attuazione della direttiva 2006/24/CE, che modifica la direttiva 2002/58/CE), nonchè il § 100g, co. 1, prima parte, StPO in quanto in contrasto con l’art. 10 co. 1 del Grundgesetzes (GG). La sentenza della Curtea Constituţională della Romania del 8 ottobre 2009 ha affrontato alcune questioni simili a quelle oggetto della menzionata decisione del Bundesverfassungsgericht. Queste decisioni sono caratterizzate da una linea argomentativa fondamentalmente comune, basata sulla questione di legittimazione di metodologie tecniche di investigazione e di archiviazione dei dati e delle informazioni rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e, più in particolare, della sfera esclusiva di estrinsecazione della sua personalità. L'articolo muove dall'analisi di tali argomentazioni comuni per individuare elevati standard utili, per i legislatori europeo e nazionali, per disciplinare mezzi di indagine "tencologici" nel rispetto della tutela del nucleo essenziale dei diritti fondamentali

Le recenti sentenze del Bundesverfassungsgericht e della Curtea Constituţională sul data retention

FLOR, Roberto
2013-01-01

Abstract

Il Bundesverfassungsgericht con la sentenza del 2 marzo 2010 ha adottato una decisione epocale nell’ambito della conservazione e del trattamento dei dati di traffico telematico, dichiarando incostituzionali i §§ 113a e 113b del Telekommunikationsgesetzes (TKG, come modificato dall’art. 2, n. 6 della legge di riforma del settore delle telecomunicazioni e delle altre misure d’indagine sotto copertura, in attuazione della direttiva 2006/24/CE, che modifica la direttiva 2002/58/CE), nonchè il § 100g, co. 1, prima parte, StPO in quanto in contrasto con l’art. 10 co. 1 del Grundgesetzes (GG). La sentenza della Curtea Constituţională della Romania del 8 ottobre 2009 ha affrontato alcune questioni simili a quelle oggetto della menzionata decisione del Bundesverfassungsgericht. Queste decisioni sono caratterizzate da una linea argomentativa fondamentalmente comune, basata sulla questione di legittimazione di metodologie tecniche di investigazione e di archiviazione dei dati e delle informazioni rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e, più in particolare, della sfera esclusiva di estrinsecazione della sua personalità. L'articolo muove dall'analisi di tali argomentazioni comuni per individuare elevati standard utili, per i legislatori europeo e nazionali, per disciplinare mezzi di indagine "tencologici" nel rispetto della tutela del nucleo essenziale dei diritti fondamentali
2013
tutela dei diritti fondamentali; data retention e limiti all'intervento penale; Sentenze delle Corti Costituzionali tedesca e rumena
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