La sentenza della Cassazione 10 febbraio 2009, n. 3251, per cui non spetta ai sindaci alcuna valutazione discrezionale nell'adempimento del dovere di rapporto di cui all'art. 149, comma 3, t.u.f. in caso di riscontrate irregolarità, è l'occasione per rilevare come il collegio sindacale sia oggi organo finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici. L'assenza di discrezionalità in capo ai sindaci nella determinazione delle irregolarità da comunicare alla Consob e nella valutazione della gravità delle medesime parrebbe deporre per la riduzione del collegio sindacale ad un mero organo istruttorio della Consob, all'interno di un procedimento pubblicistico.
La responsabilità dei sindaci per omessa comunicazione alla Consob
MAROCCHI, Marco
2010-01-01
Abstract
La sentenza della Cassazione 10 febbraio 2009, n. 3251, per cui non spetta ai sindaci alcuna valutazione discrezionale nell'adempimento del dovere di rapporto di cui all'art. 149, comma 3, t.u.f. in caso di riscontrate irregolarità, è l'occasione per rilevare come il collegio sindacale sia oggi organo finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici. L'assenza di discrezionalità in capo ai sindaci nella determinazione delle irregolarità da comunicare alla Consob e nella valutazione della gravità delle medesime parrebbe deporre per la riduzione del collegio sindacale ad un mero organo istruttorio della Consob, all'interno di un procedimento pubblicistico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.