Lo scritto muove dalla sentenza n. 51 del 14 aprile 2011 con la quale il Tribunale costituzionale spagnolo ha accolto il ricorso di amparo di un’insegnante di religione che era stata esclusa dalle sue attività di insegnamento dopo aver contratto matrimonio civile con un uomo divorziato: la sentenza è di indubbio interesse perchè ha consentito di richiamare principi utili anche all' ordinamento italiano per svolgere il non facile bilanciamento tra la libertà religiosa delle organizzazioni confessionali, in riferimento alla possibilità di selezionare docenti che dispensino insegnamenti coerenti con la loro dottrina, e la garanzia di alcuni diritti fondamentali dell’insegnante. Il primo principio è quello per cui non può essere escluso un sindacato giurisdizionale sugli effetti civili di una decisione ecclesiastica, ovvero sulle ragioni fatte valere da tali organizzazioni di tendenza per allontanare un soggetto dall’insegnamento, ancorché siano ragioni di natura religiosa o morale. Il secondo principio è quello per cui il rispetto della libertà religiosa, individuale e collettiva, deve poter essere bilanciato con alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali in particolare quello alla libertà di manifestazione del pensiero in connessione con il diritto di contrarre matrimonio nelle forme stabilite dalla legge e quello al rispetto della vita privata e familiare. In chiusura dell'articolo viene proposto un parallelo con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che l’interesse di un’università “di tendenza” a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni che contraddistingue la dottrina cattolica, non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione.

Il Tribunale costituzionale spagnolo e i diritti fondamentali dell’insegnante di religione

CRIVELLI, Elisabetta
2011-01-01

Abstract

Lo scritto muove dalla sentenza n. 51 del 14 aprile 2011 con la quale il Tribunale costituzionale spagnolo ha accolto il ricorso di amparo di un’insegnante di religione che era stata esclusa dalle sue attività di insegnamento dopo aver contratto matrimonio civile con un uomo divorziato: la sentenza è di indubbio interesse perchè ha consentito di richiamare principi utili anche all' ordinamento italiano per svolgere il non facile bilanciamento tra la libertà religiosa delle organizzazioni confessionali, in riferimento alla possibilità di selezionare docenti che dispensino insegnamenti coerenti con la loro dottrina, e la garanzia di alcuni diritti fondamentali dell’insegnante. Il primo principio è quello per cui non può essere escluso un sindacato giurisdizionale sugli effetti civili di una decisione ecclesiastica, ovvero sulle ragioni fatte valere da tali organizzazioni di tendenza per allontanare un soggetto dall’insegnamento, ancorché siano ragioni di natura religiosa o morale. Il secondo principio è quello per cui il rispetto della libertà religiosa, individuale e collettiva, deve poter essere bilanciato con alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali in particolare quello alla libertà di manifestazione del pensiero in connessione con il diritto di contrarre matrimonio nelle forme stabilite dalla legge e quello al rispetto della vita privata e familiare. In chiusura dell'articolo viene proposto un parallelo con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che l’interesse di un’università “di tendenza” a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni che contraddistingue la dottrina cattolica, non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione.
2011
Tribunale costituzionale spagnolo; insegnante di religione; diritti fondamentali
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