L’auotore analizza criticamente le modifiche introdotte nell'ordinamento penale italiano dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inteso dare "piena attuazione" alla Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa 23 novembre 2001, evidenziando come tale obiettivo sia stato solo parzialmente raggiunto sul piano del diritto sostanziale. Muovendo dalle incriminazioni già introdotte dalla prima legge 547/1993 contro la criminalità informatica ed operando alcuni interventi rispondenti a mere esigenze di riforma del diritto interno - soppressione della definizione di “documento informatico” ai fini penali (art. 491-bis c.p.), introduzione di due nuovi delitti in materia di firme elettroniche (artt. 495-bis e 640-quinquies c.p.) - il legislatore ha riformulato soltanto i reati di danneggiamento informatico: dal delitto-ostacolo concernente i “dispositivi” maligni (art. 615-quinquies c.p.), alle ben quattro ipotesi incriminatrici distinte a seconda che riguardino dati “privati” (art. 635-bis c.p.) o di “pubblica utilità” (art. 635-ter c.p.), sistemi informatici “privati” (art. 635-quater c.p.) o di “pubblica utilità” (art. 635-quinquies c.p.). La novella estende infine a tutti i reati informatici la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche (ex d.lgs. 231/2001). Ma il complesso che ne risulta presenta incongruenze tecniche e sistematiche, che sono analizzate alla luce delle fonti sovranazionali in materia e delle acquisizioni raggiunte in sede dottrinale e giurisprudenziale, compresi i precedenti studi dello stesso autore.

La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. Profili di diritto penale sostanziale

PICOTTI, Lorenzo
2008-01-01

Abstract

L’auotore analizza criticamente le modifiche introdotte nell'ordinamento penale italiano dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inteso dare "piena attuazione" alla Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa 23 novembre 2001, evidenziando come tale obiettivo sia stato solo parzialmente raggiunto sul piano del diritto sostanziale. Muovendo dalle incriminazioni già introdotte dalla prima legge 547/1993 contro la criminalità informatica ed operando alcuni interventi rispondenti a mere esigenze di riforma del diritto interno - soppressione della definizione di “documento informatico” ai fini penali (art. 491-bis c.p.), introduzione di due nuovi delitti in materia di firme elettroniche (artt. 495-bis e 640-quinquies c.p.) - il legislatore ha riformulato soltanto i reati di danneggiamento informatico: dal delitto-ostacolo concernente i “dispositivi” maligni (art. 615-quinquies c.p.), alle ben quattro ipotesi incriminatrici distinte a seconda che riguardino dati “privati” (art. 635-bis c.p.) o di “pubblica utilità” (art. 635-ter c.p.), sistemi informatici “privati” (art. 635-quater c.p.) o di “pubblica utilità” (art. 635-quinquies c.p.). La novella estende infine a tutti i reati informatici la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche (ex d.lgs. 231/2001). Ma il complesso che ne risulta presenta incongruenze tecniche e sistematiche, che sono analizzate alla luce delle fonti sovranazionali in materia e delle acquisizioni raggiunte in sede dottrinale e giurisprudenziale, compresi i precedenti studi dello stesso autore.
2008
Convenzione Cybercrime; legge di ratifica; reati informatici
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/399537
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