La sent. n. 246/2010 della Corte costituzionale: la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 117/2009, che dispone la prima variazione territoriale delle Regioni. L’attuazione dell’art. 132 Cost. Lo ‘scongelamento’ del procedimento per distacco-aggregazione e gli strumenti di cogestione degli interessi sovraregionali a fondamento della non attivazione delle variazioni territoriali per fusione e creazione. I caratteri del procedimento di variazione disegnati dalla Corte costituzionale. I rapporti tra deliberazione referendaria e procedimento legislativo; il ‘consolidamento’ della variazione come conseguenza della dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La configurazione ‘duale’ del procedimento di variazione. L’esito favorevole del referendum ‘territoriale’ come presupposto della legge di variazione e come condizione della sua validità sotto il profilo della ragionevolezza. Il procedimento di distacco-aggregazione approvato con L. n. 117/2009 e le censure formulate dalla Regione ricorrente: a) la doglianza relativa alla formula di promulgazione. Il ‘superamento’ della formula di promulgazione di cui all’art. 46, c. 3, L. n. 352/1970 a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. Vizi procedimentali e interna corporis. L’esclusione di ulteriori oneri procedimentali a carico del legislatore statale. L’esclusione della sussistenza di oneri di conoscibilità circa le risultanze dell’acquisizione e della valutazione dei pareri nel procedimento legislativo per la variazione territoriale. Il sindacato di costituzionalità e il ‘giudizio di prevalenza’ del Parlamento sulla ‘nuova’ identità regionale dei Comuni richiedenti il distacco-aggregazione.
Leggi di variazione territoriale e sindacato di costituzionalità: tra aggravi procedimentali, identità regionale e vizi denunciabili
NICOLINI, Matteo
2011-01-01
Abstract
La sent. n. 246/2010 della Corte costituzionale: la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 117/2009, che dispone la prima variazione territoriale delle Regioni. L’attuazione dell’art. 132 Cost. Lo ‘scongelamento’ del procedimento per distacco-aggregazione e gli strumenti di cogestione degli interessi sovraregionali a fondamento della non attivazione delle variazioni territoriali per fusione e creazione. I caratteri del procedimento di variazione disegnati dalla Corte costituzionale. I rapporti tra deliberazione referendaria e procedimento legislativo; il ‘consolidamento’ della variazione come conseguenza della dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La configurazione ‘duale’ del procedimento di variazione. L’esito favorevole del referendum ‘territoriale’ come presupposto della legge di variazione e come condizione della sua validità sotto il profilo della ragionevolezza. Il procedimento di distacco-aggregazione approvato con L. n. 117/2009 e le censure formulate dalla Regione ricorrente: a) la doglianza relativa alla formula di promulgazione. Il ‘superamento’ della formula di promulgazione di cui all’art. 46, c. 3, L. n. 352/1970 a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. Vizi procedimentali e interna corporis. L’esclusione di ulteriori oneri procedimentali a carico del legislatore statale. L’esclusione della sussistenza di oneri di conoscibilità circa le risultanze dell’acquisizione e della valutazione dei pareri nel procedimento legislativo per la variazione territoriale. Il sindacato di costituzionalità e il ‘giudizio di prevalenza’ del Parlamento sulla ‘nuova’ identità regionale dei Comuni richiedenti il distacco-aggregazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.