L’articolo si occupa della (nuova) causa d’indegnità a succedere recentemente introdotta all’art. 463, n. 3 bis, c.c. (rappresentata dalla decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c.), della quale vengono esaminati i profili applicativi, e dalla quale vengono tratti alcuni spunti di riflessione sul piano sistematico. Sotto il primo profilo, dopo una considerazione introduttiva volta a evidenziare la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova causa d’indegnità, diretta a ricollegare gli effetti dell’indegnità ai soli casi di decadenza dalla potestà conseguente a un comportamento del genitore cosciente e volontario, in modo tale da preservare all’istituto dell’indegnità a succedere il carattere sanzionatorio che gli è proprio, si analizzano i principali aspetti della disciplina della nuova causa d’indegnità, affrontandosi, altresì, la grave problematica relativa alla sussistenza o no dell’indegnità a succedere (anche) nelle ulteriori ipotesi in cui la legge prevede la decadenza dalla potestà genitoriale quale sanzione accessoria di una condanna penale. Sotto il secondo profilo, invece, per un verso, viene individuato, proprio nella configurazione che il legislatore ha dato alla causa d’indegnità di cui all’art. 463, n. 3 bis, c.c., un nuovo argomento in favore della tesi secondo cui l’indegnità a succedere opererebbe in modo automatico, per altro verso, viene posto in luce come, a fronte delle ipotesi meno gravi di violazione dei doveri genitoriali, la sanzione dell’indegnità a succedere potrebbe rivelarsi eccessiva, mentre maggiormente proporzionato rispetto all’interesse da tutelare apparirebbe l’introduzione di una sorta di diseredazione per “giusta causa” da parte della persona offesa.
La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa d'indegnità a succedere
OMODEI SALE', Riccardo
2010-01-01
Abstract
L’articolo si occupa della (nuova) causa d’indegnità a succedere recentemente introdotta all’art. 463, n. 3 bis, c.c. (rappresentata dalla decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c.), della quale vengono esaminati i profili applicativi, e dalla quale vengono tratti alcuni spunti di riflessione sul piano sistematico. Sotto il primo profilo, dopo una considerazione introduttiva volta a evidenziare la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova causa d’indegnità, diretta a ricollegare gli effetti dell’indegnità ai soli casi di decadenza dalla potestà conseguente a un comportamento del genitore cosciente e volontario, in modo tale da preservare all’istituto dell’indegnità a succedere il carattere sanzionatorio che gli è proprio, si analizzano i principali aspetti della disciplina della nuova causa d’indegnità, affrontandosi, altresì, la grave problematica relativa alla sussistenza o no dell’indegnità a succedere (anche) nelle ulteriori ipotesi in cui la legge prevede la decadenza dalla potestà genitoriale quale sanzione accessoria di una condanna penale. Sotto il secondo profilo, invece, per un verso, viene individuato, proprio nella configurazione che il legislatore ha dato alla causa d’indegnità di cui all’art. 463, n. 3 bis, c.c., un nuovo argomento in favore della tesi secondo cui l’indegnità a succedere opererebbe in modo automatico, per altro verso, viene posto in luce come, a fronte delle ipotesi meno gravi di violazione dei doveri genitoriali, la sanzione dell’indegnità a succedere potrebbe rivelarsi eccessiva, mentre maggiormente proporzionato rispetto all’interesse da tutelare apparirebbe l’introduzione di una sorta di diseredazione per “giusta causa” da parte della persona offesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.