L’amministrazione di sostegno si trova trattata nel commento agli artt. 404-413 c.c. Si tratta di un istituto di protezione degli incapaci maggiorenni, introdotto in Italia nel 2004, peraltro senza abrogare i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, rimasti anch’essi in vigore. Il confronto con le esperienze tedesca e austriaca viene ritenuto molto utile per il diritto italiano: detto confronto, secondo l’autore, dovrebbe infatti suggerire, al legislatore italiano, di abrogare l’interdizione e l’inabilitazione, nonché, agli interpreti italiani, di limitare il più possibile l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, favorendo piuttosto il ricorso agli strumenti dell’autonomia privata. Sotto il primo profilo, infatti, Austria e Germania, nel momento in cui hanno deciso di modernizzare il sistema di protezione degli incapaci maggiorenni, lo hanno fatto abbandonando senza esitazioni le misure tradizionali. Scelta, questa, comprensibile e condivisibile: la necessità di una modernizzazione derivava infatti, principalmente, proprio dalla considerazione dei difetti delle misure tradizionali, dirette più a proteggere i terzi che a valorizzare i residui margini di autonomia del soggetto bisognoso di protezione, e, più in generale, la personalità di quest’ultimo. E siccome la situazione appariva in Italia del tutto analoga, non si capisce il motivo della conservazione, accanto alla nuova misura, pure di quelle tradizionali, espressive di una "filosofia" chiaramente superata. Sotto il secondo profilo, è quantomeno curioso che, mentre in Italia si discute di interdizione e inabilitazione come di extremae rationes, e di amministrazione di sostegno come di un rimedio generale, in Austria e Germania siano, per converso, proprio gli istituti "gemelli" dell’amministrazione di sostegno a essere considerati extremae rationes, in quanto sussidiari rispetto ad altri strumenti, principalmente quelli dell’autonomia privata, alcuni dei quali (in particolare, la Patientenverfügung e la Vorsorgevollmacht) sono stati anche fatti oggetto, recentemente, di specifiche discipline tese a chiarirne aspetti che sarebbero altrimenti potuti risultare controversi, in vista dell’esigenza di garantire una maggiore certezza del diritto.
I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della Sachwalterschaft austriaca e della Betreuung tedesca
TESCARO, Mauro
2010-01-01
Abstract
L’amministrazione di sostegno si trova trattata nel commento agli artt. 404-413 c.c. Si tratta di un istituto di protezione degli incapaci maggiorenni, introdotto in Italia nel 2004, peraltro senza abrogare i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, rimasti anch’essi in vigore. Il confronto con le esperienze tedesca e austriaca viene ritenuto molto utile per il diritto italiano: detto confronto, secondo l’autore, dovrebbe infatti suggerire, al legislatore italiano, di abrogare l’interdizione e l’inabilitazione, nonché, agli interpreti italiani, di limitare il più possibile l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, favorendo piuttosto il ricorso agli strumenti dell’autonomia privata. Sotto il primo profilo, infatti, Austria e Germania, nel momento in cui hanno deciso di modernizzare il sistema di protezione degli incapaci maggiorenni, lo hanno fatto abbandonando senza esitazioni le misure tradizionali. Scelta, questa, comprensibile e condivisibile: la necessità di una modernizzazione derivava infatti, principalmente, proprio dalla considerazione dei difetti delle misure tradizionali, dirette più a proteggere i terzi che a valorizzare i residui margini di autonomia del soggetto bisognoso di protezione, e, più in generale, la personalità di quest’ultimo. E siccome la situazione appariva in Italia del tutto analoga, non si capisce il motivo della conservazione, accanto alla nuova misura, pure di quelle tradizionali, espressive di una "filosofia" chiaramente superata. Sotto il secondo profilo, è quantomeno curioso che, mentre in Italia si discute di interdizione e inabilitazione come di extremae rationes, e di amministrazione di sostegno come di un rimedio generale, in Austria e Germania siano, per converso, proprio gli istituti "gemelli" dell’amministrazione di sostegno a essere considerati extremae rationes, in quanto sussidiari rispetto ad altri strumenti, principalmente quelli dell’autonomia privata, alcuni dei quali (in particolare, la Patientenverfügung e la Vorsorgevollmacht) sono stati anche fatti oggetto, recentemente, di specifiche discipline tese a chiarirne aspetti che sarebbero altrimenti potuti risultare controversi, in vista dell’esigenza di garantire una maggiore certezza del diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.