La sent. n. 216/2009 della Corte costituzionale: un’ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge di attivazione della potestà legislativa regionale in materia tributaria. La decisione della Corte fra inattuazione dell’art. 119 Cost. e presupposti per un overruling della giurisprudenza costituzionale sul «congelamento» della potestà impositiva delle Regioni. La sent. n. 216/2009 conferma il «congelamento» della potestà legislativa regionale in materia tributaria. L’argomento della ‘prevalenza’ del previo esercizio della potestà impositiva dello Stato a fondamento di una (nuova) competenza legislativa statale. Le incoerenze logico-argomentative della motivazione: lo scorrimento dal piano ‘formale’ della qualificazione del tributo a quello ‘sostanziale’ della disciplina; la carenza della legislazione statale di coordinamento; la ‘costruzione’ del parametro di giudizio. L’irrilevanza dei mutamenti ordinamentali favorevoli all’attivazione della potestà impositiva e l’incidenza della sent. n. 216/2009 sui rapporti fra leggi statali e leggi regionali. La ‘rottura’ della competenza legislativa concorrente in materia tributaria. Competenza legislativa statale e assorbimento delle ulteriori censure: a) l’art. 3 Cost. e il principio costituzionale di eguaglianza. L’idoneità della sola legge statale a soddisfare l’esigenza di un trattamento fiscale uniforme: critica. b) L’art. 119 Cost. e i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Gli argomenti a favore dello «scongelamento» della potestà impositiva regionale e la ricomposizione dei rapporti tra leggi statali e regionali di imposizione tributaria. Considerazioni conclusive sull’attivazione della potestà legislativa regionale in materia tributaria a seguito della «regionalizzazione» dell’IRAP.
La disciplina transitoria statale sui tributi "propri" delle Regioni e la potestà legislativa regionale in materia tributaria. Il caso della "regionalizzazione" dell'IRAP
NICOLINI, Matteo
2010-01-01
Abstract
La sent. n. 216/2009 della Corte costituzionale: un’ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge di attivazione della potestà legislativa regionale in materia tributaria. La decisione della Corte fra inattuazione dell’art. 119 Cost. e presupposti per un overruling della giurisprudenza costituzionale sul «congelamento» della potestà impositiva delle Regioni. La sent. n. 216/2009 conferma il «congelamento» della potestà legislativa regionale in materia tributaria. L’argomento della ‘prevalenza’ del previo esercizio della potestà impositiva dello Stato a fondamento di una (nuova) competenza legislativa statale. Le incoerenze logico-argomentative della motivazione: lo scorrimento dal piano ‘formale’ della qualificazione del tributo a quello ‘sostanziale’ della disciplina; la carenza della legislazione statale di coordinamento; la ‘costruzione’ del parametro di giudizio. L’irrilevanza dei mutamenti ordinamentali favorevoli all’attivazione della potestà impositiva e l’incidenza della sent. n. 216/2009 sui rapporti fra leggi statali e leggi regionali. La ‘rottura’ della competenza legislativa concorrente in materia tributaria. Competenza legislativa statale e assorbimento delle ulteriori censure: a) l’art. 3 Cost. e il principio costituzionale di eguaglianza. L’idoneità della sola legge statale a soddisfare l’esigenza di un trattamento fiscale uniforme: critica. b) L’art. 119 Cost. e i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Gli argomenti a favore dello «scongelamento» della potestà impositiva regionale e la ricomposizione dei rapporti tra leggi statali e regionali di imposizione tributaria. Considerazioni conclusive sull’attivazione della potestà legislativa regionale in materia tributaria a seguito della «regionalizzazione» dell’IRAP.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.