Premesso che non sussiste alcuna distinzione soggettiva fra i debiti della massa fallimentare e quelli del fallito, è da escludere che, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, posizioni debitorie e creditorie sorte prima del fallimento possano compensarsi con crediti o debiti della massa fallimentare, non essendo questi ultimi - come richiesto da tale disposizione - anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non è, in ogni caso, preclusa la compensazione di tali rapporti mediante il più generale istituto previsto dall'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, a condizione che sia rispettato il principio della «par condicio creditorum».

Debiti e crediti fiscali - La compensazione tributaria in sede fallimentare

MESSINA, Sebastiano Maurizio
2010-01-01

Abstract

Premesso che non sussiste alcuna distinzione soggettiva fra i debiti della massa fallimentare e quelli del fallito, è da escludere che, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, posizioni debitorie e creditorie sorte prima del fallimento possano compensarsi con crediti o debiti della massa fallimentare, non essendo questi ultimi - come richiesto da tale disposizione - anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non è, in ogni caso, preclusa la compensazione di tali rapporti mediante il più generale istituto previsto dall'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, a condizione che sia rispettato il principio della «par condicio creditorum».
2010
COMPENSAZIONE TRIBUTI FALLIMENTO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/346126
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