Le critiche che hanno investito la nuova formulazione delle fattispecie incriminatrici del c.d. falso in bilancio, come modificate dal D.lgs n. 61 del 2002 e dalla L. n. 262 del 2005, riguardano anche l’introduzione di soglie di punibilità, che circoscrivono fortemente l’ambito di applicazione delle norme penali. Le soluzioni delle questioni sulla operatività alternativa, cumulativa o parzialmente cumulativa, nonchè sulla natura di tali soglie, ossia se partecipino alla struttura oggettiva del fatto tipico, quali suoi elementi essenziali, o riguardino la mera opportunità di punire, quali circostanze obiettive di punibilità, incidono fortemente anche sul piano applicativo, in primis con riferimento ai criteri di imputazione soggettiva. Se i valori-limite, infatti, sono considerati elementi obiettivi richiesti per l’integrazione delle fattispecie di reato, non possono non costituire oggetto del dolo. Il loro ruolo incide altresì sull’ individuazione del bene giuridico protetto che, quantomeno per la figura contravvenzionale, non può ridursi alla sola dimensione patrimoniale, ma coinvolge la veridicità e la correttezza dell’informazione societaria. Le difficoltà interpretative suscitate dalla contorta formulazione normativa, che vanno ad aggiungersi alle aporie sistematiche, portano ad una difficoltosa operatività concreta, che coinvolge anche la previsione dell’illecito amministrativo introdotto con la L. n. 262 del 2005.

Le ipotesi di false comunicazioni sociali: natura, rilevanza ed operatività delle soglie di punibilità

FLOR, Roberto
2010-01-01

Abstract

Le critiche che hanno investito la nuova formulazione delle fattispecie incriminatrici del c.d. falso in bilancio, come modificate dal D.lgs n. 61 del 2002 e dalla L. n. 262 del 2005, riguardano anche l’introduzione di soglie di punibilità, che circoscrivono fortemente l’ambito di applicazione delle norme penali. Le soluzioni delle questioni sulla operatività alternativa, cumulativa o parzialmente cumulativa, nonchè sulla natura di tali soglie, ossia se partecipino alla struttura oggettiva del fatto tipico, quali suoi elementi essenziali, o riguardino la mera opportunità di punire, quali circostanze obiettive di punibilità, incidono fortemente anche sul piano applicativo, in primis con riferimento ai criteri di imputazione soggettiva. Se i valori-limite, infatti, sono considerati elementi obiettivi richiesti per l’integrazione delle fattispecie di reato, non possono non costituire oggetto del dolo. Il loro ruolo incide altresì sull’ individuazione del bene giuridico protetto che, quantomeno per la figura contravvenzionale, non può ridursi alla sola dimensione patrimoniale, ma coinvolge la veridicità e la correttezza dell’informazione societaria. Le difficoltà interpretative suscitate dalla contorta formulazione normativa, che vanno ad aggiungersi alle aporie sistematiche, portano ad una difficoltosa operatività concreta, che coinvolge anche la previsione dell’illecito amministrativo introdotto con la L. n. 262 del 2005.
2010
Falso in bilancio; soglie di punibilità; diritto penale
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/346086
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact