Il lavoro mette a confronto la giurisprudenza dell’organo di giustizia costituzionale portoghese e di quello italiano per confrontare le diverse risposte che sono state date in tema di costituzionalità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il ragionamento centrale che viene replicato in entrambe le corti è quello per cui i concetti di famiglia e di matrimonio accolti nelle due costituzioni non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la carta entrò in vigore; entrambe muovono da una premessa analoga, e cioè l’ontologica diversità tra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali: A seguito però della successiva scelta del legislatore portoghese di introdurre il matrimonio omosessuale, il Tribunale costituzionale portoghese ha ritenuto che le disposizioni costituzionali non fossero di ostacolo a un’evoluzione del concetto di matrimonio che ammettesse una nuova attuazione normativa, specchio di una diversa concezione politica e etica con obiettivi antidiscriminatori ed interprete di un’opinione diffusa nella società. La nostra Corte costituzionale, invece si è considerata impotente a scardinare in via giurisprudenziale la nozione consolidata di matrimonio come unione di un uomo e di una donna, ma ha ammesso, in forza dell’art. 2 Cost., il riconoscimento della necessità di un futuro intervento del legislatore per la regolamentazione organica delle unioni omosessuali è un punto nuovo ed importante nella giurisprudenza costituzionale.

Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese

CRIVELLI, Elisabetta
2010-01-01

Abstract

Il lavoro mette a confronto la giurisprudenza dell’organo di giustizia costituzionale portoghese e di quello italiano per confrontare le diverse risposte che sono state date in tema di costituzionalità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il ragionamento centrale che viene replicato in entrambe le corti è quello per cui i concetti di famiglia e di matrimonio accolti nelle due costituzioni non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la carta entrò in vigore; entrambe muovono da una premessa analoga, e cioè l’ontologica diversità tra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali: A seguito però della successiva scelta del legislatore portoghese di introdurre il matrimonio omosessuale, il Tribunale costituzionale portoghese ha ritenuto che le disposizioni costituzionali non fossero di ostacolo a un’evoluzione del concetto di matrimonio che ammettesse una nuova attuazione normativa, specchio di una diversa concezione politica e etica con obiettivi antidiscriminatori ed interprete di un’opinione diffusa nella società. La nostra Corte costituzionale, invece si è considerata impotente a scardinare in via giurisprudenziale la nozione consolidata di matrimonio come unione di un uomo e di una donna, ma ha ammesso, in forza dell’art. 2 Cost., il riconoscimento della necessità di un futuro intervento del legislatore per la regolamentazione organica delle unioni omosessuali è un punto nuovo ed importante nella giurisprudenza costituzionale.
2010
matrimonio omosessuale; Tribunale costituzionale; Portogallo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/344035
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