Secondo la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 1101/2008, la natura giurisdizionale dell'Ufficio centrale per il referendum impedirebbe la sindacabilità dei suoi atti, con particolare attenzione a quelli relativi alla procedura di variazione territoriale regionale ex art. 132, c. 2, Cost.
L'insindacabilità avanti al giudice amministrativo degli atti adottati dall'Ufficio centrale per il referendum: tante incertezze per una comoda soluzione?
RATTO TRABUCCO, Fabio
2008-01-01
Abstract
Secondo la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 1101/2008, la natura giurisdizionale dell'Ufficio centrale per il referendum impedirebbe la sindacabilità dei suoi atti, con particolare attenzione a quelli relativi alla procedura di variazione territoriale regionale ex art. 132, c. 2, Cost.File in questo prodotto:
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