La ricerca ha ad oggetto il trasferimento d'ufficio dei magistrati come strumento per risolvere il problema della copertura dei posti vacanti all'interno degli uffici giudiziari. Si esaminano in successione le leggi che sono intervenute sul tema: la n. 321 del 1991, che ha previsto l'assegnazione d'ufficio dei magistrati per la copertura delle sedi «vacanti»; la n. 113 del 1998, che ha introdotto il trasferimento d'ufficio per la copertura delle sedi «disagiate»; la n. 181 del 2008, che ha abolito l'assegnazione d'ufficio, modificato i criteri di identificazione delle sedi «disagiate» e previsto il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata». Si affronta, poi, il problema della compatibilità del trasferimento d'ufficio in questione con l'art. 107, comma 1, Cost., argomentando che l'organizzazione giudiziaria deve informarsi al criterio di efficienza (art. 97, comma 1, Cost.), il quale esige che vi sia una corretta distribuzione del personale nei vari uffici, e che, quando non sia possibile coprire mediante trasferimenti concordati i posti vacanti nelle sedi giudiziarie, il legislatore può prevedere il trasferimento d'ufficio coattivo. Ciò, sulla base di criteri oggettivi, che impediscano discriminazioni nei confronti di singoli magistrati, e nel rispetto del principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.), ferma restando la competenza del C.S.M. a deliberare in merito al trasferimento, che dovrebbe rappresentare un elemento di garanzia per il magistrato. Poiché gli interventi del legislatore si sono mostrati poco efficaci, si conclude osservando che, per la soluzione del problema della mancata copertura dei posti negli uffici giudiziari, occorre un atteggiamento più collaborativo da parte dei magistrati e un'azione incisiva del C.S.M., il quale deve farsi carico del problema rivendicando pienamente il ruolo che la Costituzione gli attribuisce: che non è solo quello di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma anche quello di "governarla", garantendo la funzionalità dell'amministrazione della giustizia

Il trasferimento d'ufficio dei magistrati fra esigenze organizzative e principio di inamovibilità

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2009-01-01

Abstract

La ricerca ha ad oggetto il trasferimento d'ufficio dei magistrati come strumento per risolvere il problema della copertura dei posti vacanti all'interno degli uffici giudiziari. Si esaminano in successione le leggi che sono intervenute sul tema: la n. 321 del 1991, che ha previsto l'assegnazione d'ufficio dei magistrati per la copertura delle sedi «vacanti»; la n. 113 del 1998, che ha introdotto il trasferimento d'ufficio per la copertura delle sedi «disagiate»; la n. 181 del 2008, che ha abolito l'assegnazione d'ufficio, modificato i criteri di identificazione delle sedi «disagiate» e previsto il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata». Si affronta, poi, il problema della compatibilità del trasferimento d'ufficio in questione con l'art. 107, comma 1, Cost., argomentando che l'organizzazione giudiziaria deve informarsi al criterio di efficienza (art. 97, comma 1, Cost.), il quale esige che vi sia una corretta distribuzione del personale nei vari uffici, e che, quando non sia possibile coprire mediante trasferimenti concordati i posti vacanti nelle sedi giudiziarie, il legislatore può prevedere il trasferimento d'ufficio coattivo. Ciò, sulla base di criteri oggettivi, che impediscano discriminazioni nei confronti di singoli magistrati, e nel rispetto del principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.), ferma restando la competenza del C.S.M. a deliberare in merito al trasferimento, che dovrebbe rappresentare un elemento di garanzia per il magistrato. Poiché gli interventi del legislatore si sono mostrati poco efficaci, si conclude osservando che, per la soluzione del problema della mancata copertura dei posti negli uffici giudiziari, occorre un atteggiamento più collaborativo da parte dei magistrati e un'azione incisiva del C.S.M., il quale deve farsi carico del problema rivendicando pienamente il ruolo che la Costituzione gli attribuisce: che non è solo quello di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma anche quello di "governarla", garantendo la funzionalità dell'amministrazione della giustizia
2009
magistrati; posti vacanti; sedi «disagiate»; sedi «a copertura immediata»; trasferimento d'ufficio; inamovibilità; organizzazione giudiziaria
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