Il regime dell’invalidità dei bilanci di liquidazione, poco approfondito in dottrina, viene ricostruito in base ad esigenze di natura sistematica, tenendo conto della disciplina generale contenuta nell’art. 2434 bis. Tale norma risulta applicabile al bilancio intermedio di liquidazione, dal momento che, pur essendo relativo ad una particolare fase della vita della società, esso svolge comunque una funzione di periodica rendicontazione, e la sua invalidità può essere disciplinata in modo da disconoscere l’interesse ad impugnare un bilancio ormai superato da uno più recente, come avviene secondo la regola generale. Qualora, poi, si tratti dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione, che non sarà seguito da un successivo bilancio, la preclusione all’impugnazione di questo dovrebbe essere ricollegata all’approvazione (tacita) del bilancio finale, per garantire esigenze di certezza e stabilità degli atti societari. L’art. 2434 bis, che presuppone una serie di bilanci successivi, non può, invece, essere applicato al bilancio finale di liquidazione, e la generale esigenza di stabilità degli atti societari pare precludere la configurabilità di un sistema invalidante ulteriore rispetto a quello del reclamo previsto dal legislatore, talora affermata prima della riforma del 2003.
Nullità dei bilanci di liquidazione, nullità degli atti da questi derivati e prescrizione dell’azione del creditore insoddisfatto
BUTTURINI, Paolo
2008-01-01
Abstract
Il regime dell’invalidità dei bilanci di liquidazione, poco approfondito in dottrina, viene ricostruito in base ad esigenze di natura sistematica, tenendo conto della disciplina generale contenuta nell’art. 2434 bis. Tale norma risulta applicabile al bilancio intermedio di liquidazione, dal momento che, pur essendo relativo ad una particolare fase della vita della società, esso svolge comunque una funzione di periodica rendicontazione, e la sua invalidità può essere disciplinata in modo da disconoscere l’interesse ad impugnare un bilancio ormai superato da uno più recente, come avviene secondo la regola generale. Qualora, poi, si tratti dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione, che non sarà seguito da un successivo bilancio, la preclusione all’impugnazione di questo dovrebbe essere ricollegata all’approvazione (tacita) del bilancio finale, per garantire esigenze di certezza e stabilità degli atti societari. L’art. 2434 bis, che presuppone una serie di bilanci successivi, non può, invece, essere applicato al bilancio finale di liquidazione, e la generale esigenza di stabilità degli atti societari pare precludere la configurabilità di un sistema invalidante ulteriore rispetto a quello del reclamo previsto dal legislatore, talora affermata prima della riforma del 2003.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.