Dopo una breve introduzione in merito ai rapporti tra diritto romano e diritti dell’antichità, il presente contributo tende a investigare su alcuni aspetti del diritto pignoratizio romano stonanti in termini di coerenza rispetto all’architettura generale del sistema e, più puntualmente, mira a ricercare in modelli greci la verisimile ragione storica di quella ‘disarmonia’ per cui il ius sequelae implicato dal pignus conventum o hypotheca convive – a far tempo almeno dal II sec. d.C. – con il divieto imposto al debitore di porre in essere atti di disposizione sulla res alii obligata: se da un lato, infatti, è alquanto agevole rinvenire testi che si impongono quale prova certa dell’esistenza del principio della libera alienabilità – o, rectius et amplius, della libera disponibilità – e latere debitoris della cosa ipotecata, risultando tale principio perfettamente consentaneo alla natura di diritto reale propria del pignus, dall’altro si pone il problema della contestuale presenza, sicuramente anomala, di alcune fonti attestanti un vero e proprio divieto di alienazione della res alii obligata: un divieto ora ‘legale’ ora ‘convenzionale’, in forza del quale detta alienazione, a seconda dei casi, o viene configurata quale delictum (se non addirittura quale crimen), o viene detta colpita da radicale nullità.

Influenze greche nel regime romano della 'hypotheca'?

PELLOSO, Carlo
2008-01-01

Abstract

Dopo una breve introduzione in merito ai rapporti tra diritto romano e diritti dell’antichità, il presente contributo tende a investigare su alcuni aspetti del diritto pignoratizio romano stonanti in termini di coerenza rispetto all’architettura generale del sistema e, più puntualmente, mira a ricercare in modelli greci la verisimile ragione storica di quella ‘disarmonia’ per cui il ius sequelae implicato dal pignus conventum o hypotheca convive – a far tempo almeno dal II sec. d.C. – con il divieto imposto al debitore di porre in essere atti di disposizione sulla res alii obligata: se da un lato, infatti, è alquanto agevole rinvenire testi che si impongono quale prova certa dell’esistenza del principio della libera alienabilità – o, rectius et amplius, della libera disponibilità – e latere debitoris della cosa ipotecata, risultando tale principio perfettamente consentaneo alla natura di diritto reale propria del pignus, dall’altro si pone il problema della contestuale presenza, sicuramente anomala, di alcune fonti attestanti un vero e proprio divieto di alienazione della res alii obligata: un divieto ora ‘legale’ ora ‘convenzionale’, in forza del quale detta alienazione, a seconda dei casi, o viene configurata quale delictum (se non addirittura quale crimen), o viene detta colpita da radicale nullità.
2008
pignus conventum; hypotheke; divieto di atti dispositivi
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/333047
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact