L'A. si occupa della riforma del falso in bilancio che si inquadra nella più generale riforma del diritto societario, con attenzione al decreto legislativo n. 61/2002 e alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c, soffermandosi sull'elemento soggettivo, sull'elemento oggettivo, sul bene giuridico tutelato, sui soggetti passivi e attivi. L'A. si occupa della distinzione tra società quotate e società non quotate come criterio per la determinazione della rilevanza anche sanzionatoria dell'illecito e si occupa delle "soglie quantitative" come strumento per la determinazione della gravità del mendacio oltre che della sua punibilità e del c.d. falso qualitativo all'interno del decreto legislativo n. 61/2002. L'A. conclude rilevando che la riforma delle false comunicazioni sociali se da un lato va apprezzata nelle premesse dall'altro non può essere condivisa nel metodo.
Titolo: | Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del falso in bilancio |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2003 |
Rivista: | |
Abstract: | L'A. si occupa della riforma del falso in bilancio che si inquadra nella più generale riforma del diritto societario, con attenzione al decreto legislativo n. 61/2002 e alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c, soffermandosi sull'elemento soggettivo, sull'elemento oggettivo, sul bene giuridico tutelato, sui soggetti passivi e attivi. L'A. si occupa della distinzione tra società quotate e società non quotate come criterio per la determinazione della rilevanza anche sanzionatoria dell'illecito e si occupa delle "soglie quantitative" come strumento per la determinazione della gravità del mendacio oltre che della sua punibilità e del c.d. falso qualitativo all'interno del decreto legislativo n. 61/2002. L'A. conclude rilevando che la riforma delle false comunicazioni sociali se da un lato va apprezzata nelle premesse dall'altro non può essere condivisa nel metodo. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/327859 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |