Partendo dal commento ad una sentenza della Corte di Cassazione, l'articolo approfondisce le tematiche connesse al pagamento di assegni non trasferibili. Dopo iniziali tentennamenti della giurisprudenza, negli ultimi anni si è alfine giunti ad un approdo consolidato, in forza del quale si ritiene che la banca debba rispondere dei danni arrecati per effetto del pagamento a terzi non prenditori dell'assegno non trasferibile in ogni caso, e quindi anche se il pagamento sia dovuto ad errore incolpevole. Vengono quindi svolte considerazioni sull'evoluzione della giurisprudenza, ed in particolare sulla sempre più consolidata tendenza a scaricare sui soggetti economicamente "forti" (come le banche o gli imprenditori in genere) l'onere dei rischi derivanti dall'attività economica.
La responsabilità della banca girataria di assegni non trasferibili
FILIPPI, SILVANO
2007-01-01
Abstract
Partendo dal commento ad una sentenza della Corte di Cassazione, l'articolo approfondisce le tematiche connesse al pagamento di assegni non trasferibili. Dopo iniziali tentennamenti della giurisprudenza, negli ultimi anni si è alfine giunti ad un approdo consolidato, in forza del quale si ritiene che la banca debba rispondere dei danni arrecati per effetto del pagamento a terzi non prenditori dell'assegno non trasferibile in ogni caso, e quindi anche se il pagamento sia dovuto ad errore incolpevole. Vengono quindi svolte considerazioni sull'evoluzione della giurisprudenza, ed in particolare sulla sempre più consolidata tendenza a scaricare sui soggetti economicamente "forti" (come le banche o gli imprenditori in genere) l'onere dei rischi derivanti dall'attività economica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.