Si condivide la decisione in epigrafe nella quale il Tribunale di Siena dichiara che la comunicazione del recesso in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione, relativo ad una delibera di aumento di capitale (scindibile) alla quale partecipa con voto favorevole il socio recedente, impone di calcolare il valore della partecipazione al tempo in cui il recesso è esercitato, tenendo conto tuttavia della diluizione della quota di partecipazione che si realizza per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte solo degli altri soci. Si rileva che come ha messo in luce il tribunale, sia il recesso sia l'aumento di capitale sono "fattispecie a formazione progressiva... ma con una precisazione: il recesso ha effetto immediato, e le fasi successive di liquidazione debbono riferirsi alla situazione "fotografata" al dì del recesso...viceversa l'aumento di capitale è effettivamente una situazione fluida, che si articola in una proposta, una sottoscrizione totale o parziale, un versamento, la emissione di nuove azioni e la comunicazione al registro delle imprese". Pertanto la delibera di aumento di capitale non potrà essere considerata neutra rispetto alla determinazione del valore della quota, non fosse altro per il fatto che la stessa ha avuto una parziale esecuzione che ha determinato un alterazione della misura di partecipazione al capitale. La conseguenza è che se il valore da liquidare al socio receduto è quello della sua partecipazione "fotografata" al tempo dell'esercizio del recesso e se la partecipazione trova la sua misura nel capitale sottoscritto nello steso tempo, il socio recedente, proprio per effetto della sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante l'esercizio del diritto di opzione - già avvenuta - da parte dell'altro socio, si trova a subire una diluizione della sua partecipazione.
Esercizio del diritto di recesso “in mezzo al guado” di un aumento di capitale
CAPRARA, Andrea
2008-01-01
Abstract
Si condivide la decisione in epigrafe nella quale il Tribunale di Siena dichiara che la comunicazione del recesso in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione, relativo ad una delibera di aumento di capitale (scindibile) alla quale partecipa con voto favorevole il socio recedente, impone di calcolare il valore della partecipazione al tempo in cui il recesso è esercitato, tenendo conto tuttavia della diluizione della quota di partecipazione che si realizza per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte solo degli altri soci. Si rileva che come ha messo in luce il tribunale, sia il recesso sia l'aumento di capitale sono "fattispecie a formazione progressiva... ma con una precisazione: il recesso ha effetto immediato, e le fasi successive di liquidazione debbono riferirsi alla situazione "fotografata" al dì del recesso...viceversa l'aumento di capitale è effettivamente una situazione fluida, che si articola in una proposta, una sottoscrizione totale o parziale, un versamento, la emissione di nuove azioni e la comunicazione al registro delle imprese". Pertanto la delibera di aumento di capitale non potrà essere considerata neutra rispetto alla determinazione del valore della quota, non fosse altro per il fatto che la stessa ha avuto una parziale esecuzione che ha determinato un alterazione della misura di partecipazione al capitale. La conseguenza è che se il valore da liquidare al socio receduto è quello della sua partecipazione "fotografata" al tempo dell'esercizio del recesso e se la partecipazione trova la sua misura nel capitale sottoscritto nello steso tempo, il socio recedente, proprio per effetto della sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante l'esercizio del diritto di opzione - già avvenuta - da parte dell'altro socio, si trova a subire una diluizione della sua partecipazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.