L'approfondimento ha per oggetto l'art. 1357 c.c., che disciplina la sorte degli atti di disposizione compiuti durante la pendenza di una condizione contrattuale, tanto dal titolare della c.d. aspettativa condizionale quanto dal c.d. titolare interinale, ovverosia da colui che perderebbe il diritto in caso di avveramento della condizione medesima. Tra i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla norma in esame, nel testo si approfondisce quello legato al suo meccanismo di funzionamento quando applicato agli atti di disposizione compiuti dal titolare del diritto pendente: l'art. 1357 c.c., infatti, si limita ad affermare che gli atti in parola dovrebbero ritenersi subordinati alla "stessa condizione", senza, però, indicare quale sarebbe la condizione da prendere come spunto di riferimento. Illustrate le teorie che sono state espresse dalla dottrina sulla questione in oggetto, l'A. spiega le ragioni per cui ritiene preferibile, tra le altre, la soluzione secondo cui gli atti di disposizione compiuti sul diritto pendente sarebbero immediatamente efficaci, ma subordinati per legge alla condizione risolutiva costituita dall'avveramento della condizione apposta al primo negozio.

Condizione

FACCIOLI, Mirko
2008-01-01

Abstract

L'approfondimento ha per oggetto l'art. 1357 c.c., che disciplina la sorte degli atti di disposizione compiuti durante la pendenza di una condizione contrattuale, tanto dal titolare della c.d. aspettativa condizionale quanto dal c.d. titolare interinale, ovverosia da colui che perderebbe il diritto in caso di avveramento della condizione medesima. Tra i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla norma in esame, nel testo si approfondisce quello legato al suo meccanismo di funzionamento quando applicato agli atti di disposizione compiuti dal titolare del diritto pendente: l'art. 1357 c.c., infatti, si limita ad affermare che gli atti in parola dovrebbero ritenersi subordinati alla "stessa condizione", senza, però, indicare quale sarebbe la condizione da prendere come spunto di riferimento. Illustrate le teorie che sono state espresse dalla dottrina sulla questione in oggetto, l'A. spiega le ragioni per cui ritiene preferibile, tra le altre, la soluzione secondo cui gli atti di disposizione compiuti sul diritto pendente sarebbero immediatamente efficaci, ma subordinati per legge alla condizione risolutiva costituita dall'avveramento della condizione apposta al primo negozio.
2008
Condizione nel contratto; pendenza della condizione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/317706
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