Nel presente lavoro ci si chiede che cosa accade quando, durante la pendenza di una condizione apposta a un negozio di cessione di un diritto di credito, il creditore interinale (ossia l'alienante in caso di condizione sospensiva, l'acquirente in caso di condizione risolutiva) provveda a riscuotere la prestazione dovuta e, successivamente, la condizione si avveri; in particolare, ci si chiede se tale riscossione abbia effetto anche nei confronti di colui che risulta essere il definitivo titolare del credito. Richiamati i referenti normativi dai quali si deve trarre la soluzione del problema, costituiti dagli artt. 1357, 1358 e 1361, comma 1 c.c., nel testo si verifica se la riscossione del credito in pendenza della condizione debba essere qualificata quale atto di disposizione ex art. 1357 oppure quale atto di amministrazione ex art. 1361, comma 1, c.c. L'A. approfondisce le soluzioni prospettabili, rilevando, infine, che si dovrebbe concludere nel senso che l'avveramento della condizione non fa venire meno l'efficacia del pagamento effettuato durante la pendenza del debitore ceduto al creditore interinale, ma obbliga solamente quest'ultimo a restituire al creditore finale la prestazione ricevuta, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Cessione del credito

FACCIOLI, Mirko
2006-01-01

Abstract

Nel presente lavoro ci si chiede che cosa accade quando, durante la pendenza di una condizione apposta a un negozio di cessione di un diritto di credito, il creditore interinale (ossia l'alienante in caso di condizione sospensiva, l'acquirente in caso di condizione risolutiva) provveda a riscuotere la prestazione dovuta e, successivamente, la condizione si avveri; in particolare, ci si chiede se tale riscossione abbia effetto anche nei confronti di colui che risulta essere il definitivo titolare del credito. Richiamati i referenti normativi dai quali si deve trarre la soluzione del problema, costituiti dagli artt. 1357, 1358 e 1361, comma 1 c.c., nel testo si verifica se la riscossione del credito in pendenza della condizione debba essere qualificata quale atto di disposizione ex art. 1357 oppure quale atto di amministrazione ex art. 1361, comma 1, c.c. L'A. approfondisce le soluzioni prospettabili, rilevando, infine, che si dovrebbe concludere nel senso che l'avveramento della condizione non fa venire meno l'efficacia del pagamento effettuato durante la pendenza del debitore ceduto al creditore interinale, ma obbliga solamente quest'ultimo a restituire al creditore finale la prestazione ricevuta, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
2006
Condizione nel contratto; pendenza della condizione; cessione del credito
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