Nel testo si esamina la questione se si possa applicare la finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. anche al caso in cui il comportamento impeditivo del verificarsi della condizione sia stato posto in essere prima che sia stato stipulato il contratto. L'A. parte da una sentenza del Tribunale di Monza del 1978, che ha risposto in senso negativo, per riscontrare, poi, come in seguito si sia dovuto, a suo avviso correttamente, concludere nel senso contrario: sia le norme sull'obbligo di buona fede, sia la norma sulla condizione impossibile, infatti, non impediscono la possibilità di applicare la finzione dell'art. 1359 cit. quando la condotta diretta ad impedire l'avveramento della condizione sia precedente alla conclusione del contratto, quindi, contraria al dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative, sancito dall'art. 1337 c.c.
Condizione
FACCIOLI, Mirko
2006-01-01
Abstract
Nel testo si esamina la questione se si possa applicare la finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. anche al caso in cui il comportamento impeditivo del verificarsi della condizione sia stato posto in essere prima che sia stato stipulato il contratto. L'A. parte da una sentenza del Tribunale di Monza del 1978, che ha risposto in senso negativo, per riscontrare, poi, come in seguito si sia dovuto, a suo avviso correttamente, concludere nel senso contrario: sia le norme sull'obbligo di buona fede, sia la norma sulla condizione impossibile, infatti, non impediscono la possibilità di applicare la finzione dell'art. 1359 cit. quando la condotta diretta ad impedire l'avveramento della condizione sia precedente alla conclusione del contratto, quindi, contraria al dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative, sancito dall'art. 1337 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.