L'A. nel presente contributo sottolinea come sia pacificamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, che con la conclusione del c.d. contratto di spedalità la struttura sanitaria si impegna a fornire al paziente una prestazione di carattere composito, che comprende non solo le attività diagnostiche e terapeutiche, ma anche tutta una serie di servizi accessori che vanno dalla fornitura di prestazioni periodiche o continuative (es. vitto, riscaldamento, alloggio), all'erogazione di continua assistenza medico-infermieristica, nonché allo svolgimento di attività lato sensu organizzative, finalizzate alla protezione della salute del paziente. Dalle considerazioni appena svolte, deriva la possibilità di distinguere all'interno della fattispecie di responsabilità della struttura sanitaria, tra ipotesi di responsabilità dell'ente per fatto del proprio dipendente, e ipotesi di responsabilità dell'ente "per fatto proprio", ossia per deficienze strutturali e organizzative. L'indirizzo che riconosce la possibilità di configurare una responsabilità dell'ente sanitario per fatto proprio merita accoglimento, continua l'A., sotto due punti di vista. Innanzitutto, esso consente di offrire una più adeguata tutela al malato nel momento in cui gli permette di avanzare la richiesta di risarcimento del danno subito, anche verso un soggetto il quale, con probabilità maggiori di quanto vale per il singolo medico, si troverà nelle condizioni economiche di potervi far fronte. Inoltre, nell'ipotesi in cui sia coinvolto un ente sanitario pubblico, la possibilità di configurare la responsabilità in parola sembra tradursi in un utile strumento di controllo dell'efficienza della p.a. Tuttavia, conclude l'A., la responsabilità della struttura sanitaria per difetti organizzativi e strutturali presenta anche numerosi profili problematici: primo fra tutti, é necessario delimitare con maggiore precisione l'estensione della responsabilità in parola, individuando un livello minimo di efficienza strutturale ed organizzativa esigibile dagli enti sanitari.

La responsabilità della struttura sanitaria per carenze strutturali ed organizzative

FACCIOLI, Mirko
2006-01-01

Abstract

L'A. nel presente contributo sottolinea come sia pacificamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, che con la conclusione del c.d. contratto di spedalità la struttura sanitaria si impegna a fornire al paziente una prestazione di carattere composito, che comprende non solo le attività diagnostiche e terapeutiche, ma anche tutta una serie di servizi accessori che vanno dalla fornitura di prestazioni periodiche o continuative (es. vitto, riscaldamento, alloggio), all'erogazione di continua assistenza medico-infermieristica, nonché allo svolgimento di attività lato sensu organizzative, finalizzate alla protezione della salute del paziente. Dalle considerazioni appena svolte, deriva la possibilità di distinguere all'interno della fattispecie di responsabilità della struttura sanitaria, tra ipotesi di responsabilità dell'ente per fatto del proprio dipendente, e ipotesi di responsabilità dell'ente "per fatto proprio", ossia per deficienze strutturali e organizzative. L'indirizzo che riconosce la possibilità di configurare una responsabilità dell'ente sanitario per fatto proprio merita accoglimento, continua l'A., sotto due punti di vista. Innanzitutto, esso consente di offrire una più adeguata tutela al malato nel momento in cui gli permette di avanzare la richiesta di risarcimento del danno subito, anche verso un soggetto il quale, con probabilità maggiori di quanto vale per il singolo medico, si troverà nelle condizioni economiche di potervi far fronte. Inoltre, nell'ipotesi in cui sia coinvolto un ente sanitario pubblico, la possibilità di configurare la responsabilità in parola sembra tradursi in un utile strumento di controllo dell'efficienza della p.a. Tuttavia, conclude l'A., la responsabilità della struttura sanitaria per difetti organizzativi e strutturali presenta anche numerosi profili problematici: primo fra tutti, é necessario delimitare con maggiore precisione l'estensione della responsabilità in parola, individuando un livello minimo di efficienza strutturale ed organizzativa esigibile dagli enti sanitari.
2006
Responsabilità medica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/317687
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