L'A. nel presente contributo rileva come in tema di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. la dottrina sia da sempre divisa circa l'individuazione del criterio di imputazione della responsabilità in capo al conducente di veicoli senza guida di rotaie. Da una parte, vi sono coloro che propendono per un'interpretazione della norma in esame fondata sulla presunzione di colpa; dall'altra coloro che ritengono che nella norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. il danno venga imputato all'agente sulla base di un criterio di responsabilità oggettiva. La Cassazione, invece, mostra maggiore uniformità di vedute: la responsabilità contemplata all'art. 2054, comma 1, c.c. viene ricostruita come un'ipotesi di responsabilità per colpa, per esonerarsi dalla quale il conducente dovrebbe dimostrare di aver utilizzato nella guida una diligenza di grado massimo, e quindi superiore alla diligenza media del buon padre di famiglia. Il concorso di colpa del pedone, continua l'A., dà luogo a riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.: secondo l'orientamento della Cassazione la regola suddetta si applica anche in caso in cui il danneggiato sia un incapace, senza che a ciò risulti d'ostacolo la sua non imputabilità ex art. 2046 c.c. In particolare, l'incapace risponde allo stesso modo a prescindere dal fatto che egli abbia dato causa o non alla sua incapacità.

Responsabilità presunta dell’automobilista e concorso di colpa del pedone (incapace)

FACCIOLI, Mirko
2005-01-01

Abstract

L'A. nel presente contributo rileva come in tema di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. la dottrina sia da sempre divisa circa l'individuazione del criterio di imputazione della responsabilità in capo al conducente di veicoli senza guida di rotaie. Da una parte, vi sono coloro che propendono per un'interpretazione della norma in esame fondata sulla presunzione di colpa; dall'altra coloro che ritengono che nella norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. il danno venga imputato all'agente sulla base di un criterio di responsabilità oggettiva. La Cassazione, invece, mostra maggiore uniformità di vedute: la responsabilità contemplata all'art. 2054, comma 1, c.c. viene ricostruita come un'ipotesi di responsabilità per colpa, per esonerarsi dalla quale il conducente dovrebbe dimostrare di aver utilizzato nella guida una diligenza di grado massimo, e quindi superiore alla diligenza media del buon padre di famiglia. Il concorso di colpa del pedone, continua l'A., dà luogo a riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.: secondo l'orientamento della Cassazione la regola suddetta si applica anche in caso in cui il danneggiato sia un incapace, senza che a ciò risulti d'ostacolo la sua non imputabilità ex art. 2046 c.c. In particolare, l'incapace risponde allo stesso modo a prescindere dal fatto che egli abbia dato causa o non alla sua incapacità.
2005
Responsabilità civile; concorso di colpa; CIRCOLAZIONE STRADALE
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/317683
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact