Si esamina l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza in commento, secondo cui la nuova disciplina in tema di false comunicazioni sociali, introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, si pone in sostanziale continuità con quella previgente, con conseguente applicazione, per i fatti pregressi, del comma 4 dell’art. 2 c.p., pur se si riconosce l’abolitio criminis per le fattispecie concrete in cui non risultino superate le soglie di punibilità ex novo previste, mettendone in evidenza i punti critici, con particolare riguardo all’ipotesi in cui sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva e chiamato a decidere sia il giudice dell’esecuzione.
Titolo: | Nota a Cass., sez. V, 15.6.2006 (Dir. pen. soc.) |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Rivista: | |
Abstract: | Si esamina l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza in commento, secondo cui la nuova disciplina in tema di false comunicazioni sociali, introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, si pone in sostanziale continuità con quella previgente, con conseguente applicazione, per i fatti pregressi, del comma 4 dell’art. 2 c.p., pur se si riconosce l’abolitio criminis per le fattispecie concrete in cui non risultino superate le soglie di punibilità ex novo previste, mettendone in evidenza i punti critici, con particolare riguardo all’ipotesi in cui sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva e chiamato a decidere sia il giudice dell’esecuzione. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/316659 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |